Sentenza 88/1996 (ECLI:IT:COST:1996:88)
Massima numero 22279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  25/03/1996;  Decisione del  25/03/1996
Deposito del 28/03/1996; Pubblicazione in G. U. 03/04/1996
Massime associate alla pronuncia:  22278


Titolo
SENT. 88/96 B. ENTI PUBBLICI - RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI (NELLA SPECIE: INPDAI) - SOPPRESSIONE CON EFFETTO IMMEDIATO - RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI CRITERI DELLA DELEGA - LIMITAZIONE DELLE NUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - ESCLUSIONE DI FORME DI PARTECIPAZIONE DIVERSE - RIFERIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA DELEGA - NECESSITA' DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, impugnato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in quanto la norma impugnata, per un verso, nel disporre la soppressione di tutte le forme di rappresentanza, anche elettive, del personale nei consigli di amministrazione, rinviando alla futura contrattazione collettiva la definizione delle nuove forme di partecipazione, si e' correttamente adeguata alla lettera della norma di delegazione (che ha affidato al Governo il compito "di prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni", sottintendendo il superamento delle forme partecipative preesistenti alla riforma) nonche' allo spirito generale della riforma (che ha valorizzato la distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, affidata alla legge, e rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, regolati dalla contrattazione collettiva), per altro verso, nell'aver omesso di dettare disposizioni transitorie non ha violato l'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 421 del 1992, che richiama la necessita' di una disciplina transitoria soltanto al fine di assicurare la graduale riconduzione dei rapporti di pubblico impiego sotto il regime di diritto privato. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2    co. 1  lett. a)