Sentenza 89/1996 (ECLI:IT:COST:1996:89)
Massima numero 22260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 28/03/1996; Pubblicazione in G. U. 03/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 89/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - TERMINE MASSIMO DI DETTA MISURA IN CASO DI PROCEDIMENTO PER PIU' REATI IN RAPPORTO DI CONNESSIONE QUALIFICATA - DECORRENZA DALLA DATA DI PIU' REMOTA CONTESTAZIONE, (CON L'ECCEZIONE DEL SOLO CASO DI INTERVENUTO PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO PER I FATTI DA PIU' TEMPO CONTESTATI) - LAMENTATA APPLICABILITA' ANCHE NEI CASI IN CUI LA NOTIZIA DEI FATTI DI SUCCESSIVA CONTESTAZIONE NON RISULTI DAGLI ATTI ALL'EPOCA DEL PRIMO PROVVEDIMENTO O QUANDO SIA POSSIBILE LA VERIFICA DELLA TEMPESTIVITA' DELLE NUOVE CONTESTAZIONI CAUTELARI - DENUNCIATO IRRAGIONEVOLE UGUAL TRATTAMENTO PER SITUAZIONI DIVERSE E IRRAGIONEVOLE DISTINZIONE TRA SITUAZIONI ASSIMILABILI - INFONDATEZZA.
SENT. 89/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - TERMINE MASSIMO DI DETTA MISURA IN CASO DI PROCEDIMENTO PER PIU' REATI IN RAPPORTO DI CONNESSIONE QUALIFICATA - DECORRENZA DALLA DATA DI PIU' REMOTA CONTESTAZIONE, (CON L'ECCEZIONE DEL SOLO CASO DI INTERVENUTO PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO PER I FATTI DA PIU' TEMPO CONTESTATI) - LAMENTATA APPLICABILITA' ANCHE NEI CASI IN CUI LA NOTIZIA DEI FATTI DI SUCCESSIVA CONTESTAZIONE NON RISULTI DAGLI ATTI ALL'EPOCA DEL PRIMO PROVVEDIMENTO O QUANDO SIA POSSIBILE LA VERIFICA DELLA TEMPESTIVITA' DELLE NUOVE CONTESTAZIONI CAUTELARI - DENUNCIATO IRRAGIONEVOLE UGUAL TRATTAMENTO PER SITUAZIONI DIVERSE E IRRAGIONEVOLE DISTINZIONE TRA SITUAZIONI ASSIMILABILI - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332 (modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa) - nella parte in cui prevede la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, in ipotesi di pluralita' di ordinanze applicative della misura per fatti connessi, a far tempo dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza, anche nel caso in cui la notizia dei fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risultasse dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare; ovvero nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza della tempestivita' della nuova contestazione agli effetti della diversa decorrenza dei termini di custodia cautelare - in quanto, posto che e' la stessa Costituzione (art. 13, comma quinto) ad imporre la previsione di termini di durata della misure cautelari e a presupporre l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di la' di un limite temporale certo ed invalicabile, la disposizione impugnata sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza sia perche' il valore che la stessa ha inteso preservare non lascia spazio a disuguaglianze arbitrarie, sia perche' il legislatore ha ricondotto il sistema all'interno di un alveo contrassegnato da garanzie di obbiettivita' e, dunque, di effettivo rispetto del principio di eguaglianza. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332 (modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa) - nella parte in cui prevede la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, in ipotesi di pluralita' di ordinanze applicative della misura per fatti connessi, a far tempo dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza, anche nel caso in cui la notizia dei fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risultasse dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare; ovvero nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza della tempestivita' della nuova contestazione agli effetti della diversa decorrenza dei termini di custodia cautelare - in quanto, posto che e' la stessa Costituzione (art. 13, comma quinto) ad imporre la previsione di termini di durata della misure cautelari e a presupporre l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di la' di un limite temporale certo ed invalicabile, la disposizione impugnata sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza sia perche' il valore che la stessa ha inteso preservare non lascia spazio a disuguaglianze arbitrarie, sia perche' il legislatore ha ricondotto il sistema all'interno di un alveo contrassegnato da garanzie di obbiettivita' e, dunque, di effettivo rispetto del principio di eguaglianza. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 5
Altri parametri e norme interposte