Ordinanza 90/1996 (ECLI:IT:COST:1996:90)
Massima numero 22335
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 28/03/1996; Pubblicazione in G. U. 03/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
22376
Titolo
ORD. 90/96 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CAUSE CIVILI - ASSERITA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL MAGISTRATO DIRIGENTE LA SEZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 102, PRIMO COMMA, 104, PRIMO COMMA, 107, TERZO COMMA, COST. - INESISTENZA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE IN CAPO AL MAGISTRATO DIRIGENTE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO O DELLA SEZIONE - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 90/96 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CAUSE CIVILI - ASSERITA INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL MAGISTRATO DIRIGENTE LA SEZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 102, PRIMO COMMA, 104, PRIMO COMMA, 107, TERZO COMMA, COST. - INESISTENZA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE IN CAPO AL MAGISTRATO DIRIGENTE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO O DELLA SEZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore dirigente la sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, con il quale il ricorrente denuncia come invasive del proprio potere di assegnare gli affari tra i magistrati della sezione dell'ufficio giudiziario da lui presieduta le circolari 19 luglio 1991 e 22 settembre 1993, nonche' la delibera 23 settembre 1993, recanti criteri automatici per l'assegnazione delle cause civili, in quanto ne' il magistrato che presiede un ufficio giudiziario o una sua sezione, e' titolare nella materia oggetto del conflitto di un potere proprio in ordine alla formazione e alla approvazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari, ponendo in essere atti qualificabili come espressione ultima del potere cui appartiene; ne' le competenze in ordine alla designazione dei magistrati per la trattazione dei singoli procedimenti riguardano la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, avendo disciplina e fondamento esclusivamente in norme di legge organizzative e ordinamentali. red.: F. Mangano
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore dirigente la sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, con il quale il ricorrente denuncia come invasive del proprio potere di assegnare gli affari tra i magistrati della sezione dell'ufficio giudiziario da lui presieduta le circolari 19 luglio 1991 e 22 settembre 1993, nonche' la delibera 23 settembre 1993, recanti criteri automatici per l'assegnazione delle cause civili, in quanto ne' il magistrato che presiede un ufficio giudiziario o una sua sezione, e' titolare nella materia oggetto del conflitto di un potere proprio in ordine alla formazione e alla approvazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari, ponendo in essere atti qualificabili come espressione ultima del potere cui appartiene; ne' le competenze in ordine alla designazione dei magistrati per la trattazione dei singoli procedimenti riguardano la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, avendo disciplina e fondamento esclusivamente in norme di legge organizzative e ordinamentali. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte