Ordinanza 92/1996 (ECLI:IT:COST:1996:92)
Massima numero 22261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 28/03/1996; Pubblicazione in G. U. 03/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL PREFETTO - PREVISIONE DI UN RADDOPPIO DELLA PENA MINIMA EDITTALE, IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA', ALLA STREGUA DEL DIRITTO VIVENTE, PER IL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA, DI STABILIRE UNA SANZIONE IN MISURA INFERIORE RISPETTO A QUELLA GIA' IRROGATA DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - PROFILO DEDOTTO DAVANTI AL GIUDICE 'A QUO' IN VIA SUBORDINATA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 92/96. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL PREFETTO - PREVISIONE DI UN RADDOPPIO DELLA PENA MINIMA EDITTALE, IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA', ALLA STREGUA DEL DIRITTO VIVENTE, PER IL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA, DI STABILIRE UNA SANZIONE IN MISURA INFERIORE RISPETTO A QUELLA GIA' IRROGATA DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - PROFILO DEDOTTO DAVANTI AL GIUDICE 'A QUO' IN VIA SUBORDINATA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il prospettato dubbio di incostituzionalita' della norma censurata assumerebbe logicamente rilevanza solo nel caso di reiezione della domanda principale, che il giudice rimettente, per sua stessa ammissione, ha omesso di prendere in alcun senso in considerazione. Invero, "l'insindacabilita' dell'ordine logico di esame delle varie domande introitate a sentenza" non puo' valere nella diversa ipotesi, analoga al caso di specie, di proposizione di domande rigorosamente subordinate dallo stesso ricorrente al mancato accoglimento di quella principale. - Cfr., pure, S. n. 89/1983. Riguardo all'"insindacabilita' dell'ordine logico di esame delle domande introitate a sentenza", v., 'ex plurimis', S. nn. 100/1993 e 73/1991. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il prospettato dubbio di incostituzionalita' della norma censurata assumerebbe logicamente rilevanza solo nel caso di reiezione della domanda principale, che il giudice rimettente, per sua stessa ammissione, ha omesso di prendere in alcun senso in considerazione. Invero, "l'insindacabilita' dell'ordine logico di esame delle varie domande introitate a sentenza" non puo' valere nella diversa ipotesi, analoga al caso di specie, di proposizione di domande rigorosamente subordinate dallo stesso ricorrente al mancato accoglimento di quella principale. - Cfr., pure, S. n. 89/1983. Riguardo all'"insindacabilita' dell'ordine logico di esame delle domande introitate a sentenza", v., 'ex plurimis', S. nn. 100/1993 e 73/1991. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte