Sentenza 93/1996 (ECLI:IT:COST:1996:93)
Massima numero 22545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
22546
Titolo
SENT. 93/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE LAZIO - PROROGA DI UN TERMINE FISSATO DA UN ATTO STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - PRECEDENTI PROROGHE DELLO STESSO TERMINE DISPOSTE CON DUE LEGGI REGIONALI NON IMPUGNATE - DEDOTTA IMPROPONIBILITA' DEL RICORSO GOVERNATIVO - CIRCOSTANZA ININFLUENTE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 93/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE LAZIO - PROROGA DI UN TERMINE FISSATO DA UN ATTO STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - PRECEDENTI PROROGHE DELLO STESSO TERMINE DISPOSTE CON DUE LEGGI REGIONALI NON IMPUGNATE - DEDOTTA IMPROPONIBILITA' DEL RICORSO GOVERNATIVO - CIRCOSTANZA ININFLUENTE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 7 marzo 1995, in quanto non influisce sulla proponibilita' del ricorso in via principale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la circostanza che le due precedenti proroghe del termine ulteriormente prorogato con la legge regionale impugnata non siano state gia' contestate dal governo. red.: F. Mangano
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 7 marzo 1995, in quanto non influisce sulla proponibilita' del ricorso in via principale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la circostanza che le due precedenti proroghe del termine ulteriormente prorogato con la legge regionale impugnata non siano state gia' contestate dal governo. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 23/12/1978
n. 833
art. 43