Sentenza 93/1996 (ECLI:IT:COST:1996:93)
Massima numero 22545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/03/1996;  Decisione del  25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:  22546


Titolo
SENT. 93/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE LAZIO - PROROGA DI UN TERMINE FISSATO DA UN ATTO STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - PRECEDENTI PROROGHE DELLO STESSO TERMINE DISPOSTE CON DUE LEGGI REGIONALI NON IMPUGNATE - DEDOTTA IMPROPONIBILITA' DEL RICORSO GOVERNATIVO - CIRCOSTANZA ININFLUENTE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 7 marzo 1995, in quanto non influisce sulla proponibilita' del ricorso in via principale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la circostanza che le due precedenti proroghe del termine ulteriormente prorogato con la legge regionale impugnata non siano state gia' contestate dal governo. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 5  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 43