Sentenza 93/1996 (ECLI:IT:COST:1996:93)
Massima numero 22546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
22545
Titolo
SENT. 93/96 B. SANITA' PUBBLICA - CASE DI CURA PRIVATE - REGIONE LAZIO - ADEGUAMENTO DELLE CASE DI CURA AI REQUISITI TECNICO-STRUTTURALI STABILITI NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA STATALE - PROROGA REGIONALE DEL TERMINE FISSATO CON ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - NATURA ESSENZIALE DEL TERMINE - FINALITA' DI REALE ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI STATALI - VALORE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA MATERIA - MANCATO RISPETTO DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 93/96 B. SANITA' PUBBLICA - CASE DI CURA PRIVATE - REGIONE LAZIO - ADEGUAMENTO DELLE CASE DI CURA AI REQUISITI TECNICO-STRUTTURALI STABILITI NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA STATALE - PROROGA REGIONALE DEL TERMINE FISSATO CON ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - NATURA ESSENZIALE DEL TERMINE - FINALITA' DI REALE ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI STATALI - VALORE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA MATERIA - MANCATO RISPETTO DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 7 marzo 1995, in quanto la proroga ivi prevista al 31 dicembre 1994 (nonche' per casi particolari, al 31 dicembre 1995) per l'adempimento delle prescrizioni cui e' subordinata l'autorizzazione delle case di cura private, discostandosi dal termine del 31 dicembre 1989 stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento assunto a norma dall'art. 43, comma primo, della legge n. 833 del 1978, si risolve in una violazione della ripartizione costituzionale delle competenze prefigurata dall'art. 117 della Costituzione. Si tratta, infatti, di un limite temporale attraverso il quale si concretizza il vincolo alle prescrizioni sostanziali che, per esigenze unitarie, lo Stato ritiene di stabilire, contemperando l'interesse regionale alla gradualita' dell'adeguamento con il carattere obbligatorio dell'adeguamento stesso, e pertanto avente valore di principio fondamentale della materia, al quale le Regioni possono derogare soltanto allorquando ricorrano situazioni locali caratterizzate da eccezionalita', che nel caso della Regione Lazio, non sussistono, realizzandosi attraverso la proroga in questione, una sostanziale sanatoria delle pregresse situazioni di illegalita', con conseguente elusione del dettato statale. red.: F. Mangano
Illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 7 marzo 1995, in quanto la proroga ivi prevista al 31 dicembre 1994 (nonche' per casi particolari, al 31 dicembre 1995) per l'adempimento delle prescrizioni cui e' subordinata l'autorizzazione delle case di cura private, discostandosi dal termine del 31 dicembre 1989 stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento assunto a norma dall'art. 43, comma primo, della legge n. 833 del 1978, si risolve in una violazione della ripartizione costituzionale delle competenze prefigurata dall'art. 117 della Costituzione. Si tratta, infatti, di un limite temporale attraverso il quale si concretizza il vincolo alle prescrizioni sostanziali che, per esigenze unitarie, lo Stato ritiene di stabilire, contemperando l'interesse regionale alla gradualita' dell'adeguamento con il carattere obbligatorio dell'adeguamento stesso, e pertanto avente valore di principio fondamentale della materia, al quale le Regioni possono derogare soltanto allorquando ricorrano situazioni locali caratterizzate da eccezionalita', che nel caso della Regione Lazio, non sussistono, realizzandosi attraverso la proroga in questione, una sostanziale sanatoria delle pregresse situazioni di illegalita', con conseguente elusione del dettato statale. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 23/12/1978
n. 833
art. 43