Sentenza 94/1996 (ECLI:IT:COST:1996:94)
Massima numero 22396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Titolo
SENT. 94/96 C. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISORIA ESECUZIONE SU ISTANZA DELLA PARTE CIVILE SUSSISTENDO GIUSTIFICATI MOTIVI - OMESSA PREVISIONE DELL'ESECUTIVITA' 'EX LEGE' - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI REVOCA E NON SOLO DI SOSPENSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON IRRAGIONEVOLE ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SCELTA CONSEGUENZIALE ALL'ART. 540, COMMA 1, C.P.P. - NON FONDATEZZA.
SENT. 94/96 C. PROCESSO PENALE - AZIONE CIVILE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISORIA ESECUZIONE SU ISTANZA DELLA PARTE CIVILE SUSSISTENDO GIUSTIFICATI MOTIVI - OMESSA PREVISIONE DELL'ESECUTIVITA' 'EX LEGE' - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI REVOCA E NON SOLO DI SOSPENSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON IRRAGIONEVOLE ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SCELTA CONSEGUENZIALE ALL'ART. 540, COMMA 1, C.P.P. - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 600, comma 2, c.p.p., impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della omessa previsione dell'esecutivita' 'ex lege' delle disposizioni civili delle sentenze penali di primo grado, consente anche la revoca, e non solo la sospensione, di tali disposizioni, in quanto tale previsione e' logicamente conseguenziale a quella dell'art. 540, comma 1, c.p.c., di cui e' stata riconosciuta la non illegittimita' costituzionale, in riferimento al medesimo parametro. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 600, comma 2, c.p.p., impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per effetto della omessa previsione dell'esecutivita' 'ex lege' delle disposizioni civili delle sentenze penali di primo grado, consente anche la revoca, e non solo la sospensione, di tali disposizioni, in quanto tale previsione e' logicamente conseguenziale a quella dell'art. 540, comma 1, c.p.c., di cui e' stata riconosciuta la non illegittimita' costituzionale, in riferimento al medesimo parametro. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte