Sentenza 94/1996 (ECLI:IT:COST:1996:94)
Massima numero 22397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Titolo
SENT. 94/96 D. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE IN UDIENZA - OMESSA PREVISIONE DEI TERMINI A DIFESA PREVISTI PER IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (ART. 555, COMMA 3, C.P.P.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INCOMPARABILITA' DEL 'TERTIUM COMPARATIONIS' - PREVEDIBILITA' PER L'IMPUTATO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - POSSIBILITA' DI OTTENERE TERMINI A DIFESA - NON FONDATEZZA.
SENT. 94/96 D. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - COSTITUZIONE IN UDIENZA - OMESSA PREVISIONE DEI TERMINI A DIFESA PREVISTI PER IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (ART. 555, COMMA 3, C.P.P.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INCOMPARABILITA' DEL 'TERTIUM COMPARATIONIS' - PREVEDIBILITA' PER L'IMPUTATO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - POSSIBILITA' DI OTTENERE TERMINI A DIFESA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 78 c.p.p., nella parte in cui consente alla parte civile di costituirsi in udienza, senza prevedere in tal caso l'osservanza degli stessi termini a difesa previsti dell'art. 555, comma 3, c.p.p., per il decreto di citazione a giudizio, in quanto, fermo restando il principio secondo il quale la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato rappresenta per l'imputato una eventualita' prevedibile sin dal momento in cui sorge l'imputazione, va escluso che la particolare disciplina dei termini previsti per il decreto di citazione possa venire utilmente invocata quale 'tertium comparationis', essendo strettamente collegata alla facolta' per l'imputato di richiedere i riti alternativi, tanto piu' che, allorche' in conseguenza della costituzione di parte civile si verifichi la necessita' di approntare una difesa piu' specifica e circostanziata, il sistema processuale consente al giudice di accordare adeguate sospensioni del dibattimento, ai sensi dell'art. 477, comma 2, c.p.p.. - V. S. n. 453/1992. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 78 c.p.p., nella parte in cui consente alla parte civile di costituirsi in udienza, senza prevedere in tal caso l'osservanza degli stessi termini a difesa previsti dell'art. 555, comma 3, c.p.p., per il decreto di citazione a giudizio, in quanto, fermo restando il principio secondo il quale la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato rappresenta per l'imputato una eventualita' prevedibile sin dal momento in cui sorge l'imputazione, va escluso che la particolare disciplina dei termini previsti per il decreto di citazione possa venire utilmente invocata quale 'tertium comparationis', essendo strettamente collegata alla facolta' per l'imputato di richiedere i riti alternativi, tanto piu' che, allorche' in conseguenza della costituzione di parte civile si verifichi la necessita' di approntare una difesa piu' specifica e circostanziata, il sistema processuale consente al giudice di accordare adeguate sospensioni del dibattimento, ai sensi dell'art. 477, comma 2, c.p.p.. - V. S. n. 453/1992. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte