Sentenza 95/1996 (ECLI:IT:COST:1996:95)
Massima numero 22399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  25/03/1996;  Decisione del  25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 95/96. PROCESSO PENALE - ATTIVITA' INTEGRATIVA DI INDAGINE DEL PUBBLICO MINISTERO, AI SENSI DELL'ART. 430 C.P.P. - POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, ANCHE PER LE CONTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 500 C.P.P., LE DICHIARAZIONI RESE DA TESTIMONI DINANZI AL P.M. DOPO L'UDIENZA PRELIMINARE - RITENUTA OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 430 C.p.p. - nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni rese da testimoni davanti al pubblico ministero, nella fase dell'attivita' integrativa di indagine compiuta dopo l'udienza preliminare, possano essere utilizzate per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 C.p.p. - in quanto, posto che, secondo le disposizioni del primo comma dell'art. 500 cit., requisito essenziale, affinche' i verbali dell'attivita' integrativa di cui alla norma censurata siano poi utilizzabili ai fini delle contestazioni, e' che essi siano contenuti nel fascicolo del P.M. perche' le altre parti possano prenderne visione, una volta inseriti in quel fascicolo ai sensi dell'art. 433, terzo comma, C.p.p., nessuna norma autorizza a distinguere il regime di utilizzabilita' di detti atti da quello previsto in via generale, dall'art. 500 C.p.p., per tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte