Sentenza 96/1996 (ECLI:IT:COST:1996:96)
Massima numero 22269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 96/96. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DEL CASO DI REVOCA PARZIALE DELLA STESSA CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA ANCHE IN CASO DI PATTEGGIAMENTO - LESIONE DEI PRINCIPII DI EGUAGLIANZA E NON ULTRATTIVITA' DI FATTISPECIE PENALI ABROGATE - NON FONDATEZZA.
SENT. 96/96. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO - RITENUTA OMESSA PREVISIONE DEL CASO DI REVOCA PARZIALE DELLA STESSA CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA ANCHE IN CASO DI PATTEGGIAMENTO - LESIONE DEI PRINCIPII DI EGUAGLIANZA E NON ULTRATTIVITA' DI FATTISPECIE PENALI ABROGATE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non contempla espressamente la revoca delle sentenze di condanna per abrogazione o per dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice nell'ipotesi in cui l''abolitio criminis' non riguardi tutti i fatti per i quali e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione delle pene a richiesta delle parti, anche quando questi siano uniti dal vincolo della continuazione. Il presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo' e', infatti, erroneo, in quanto l'art. 673 del codice di procedura penale riguarda anche tali ipotesi. red.: M. Siclari
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non contempla espressamente la revoca delle sentenze di condanna per abrogazione o per dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice nell'ipotesi in cui l''abolitio criminis' non riguardi tutti i fatti per i quali e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione delle pene a richiesta delle parti, anche quando questi siano uniti dal vincolo della continuazione. Il presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo' e', infatti, erroneo, in quanto l'art. 673 del codice di procedura penale riguarda anche tali ipotesi. red.: M. Siclari
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte