Sentenza 17/2022 (ECLI:IT:COST:2022:17)
Massima numero 44591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
02/12/2021; Decisione del
02/12/2021
Deposito del 24/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Titolo
Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Puglia - Istituzione della sesta centrale operativa 118 - Sede nel territorio di competenza della ASL BT - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231001).
Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Puglia - Istituzione della sesta centrale operativa 118 - Sede nel territorio di competenza della ASL BT - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali della tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231001).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, che istituisce la sesta centrale operativa 118, con sede nel territorio di competenza della ASL BT. Non risulta alcuna contraddizione tra il criterio demografico stabilito dall'Allegato 1 al d.m. n. 70 del 2015 - il quale prevede che ogni centrale operativa abbia «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti» - e la norma impugnata, poiché, come risulta dal suo tenore letterale, l'indicazione non ha carattere vincolante; inoltre, secondo i dati della popolazione, l'istituzione risulterebbe giustificata anche in base al citato criterio.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, che istituisce la sesta centrale operativa 118, con sede nel territorio di competenza della ASL BT. Non risulta alcuna contraddizione tra il criterio demografico stabilito dall'Allegato 1 al d.m. n. 70 del 2015 - il quale prevede che ogni centrale operativa abbia «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti» - e la norma impugnata, poiché, come risulta dal suo tenore letterale, l'indicazione non ha carattere vincolante; inoltre, secondo i dati della popolazione, l'istituzione risulterebbe giustificata anche in base al citato criterio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/12/2020
n. 35
art. 27
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte