Sentenza 97/1996 (ECLI:IT:COST:1996:97)
Massima numero 22270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 97/96. SERVIZI ANTINCENDI - AFFIDAMENTO AL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - FACOLTA' PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI ISTITUIRE UN PROPRIO SERVIZIO DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE - MANCATA PREVISIONE DI ANALOGA FACOLTA' ANCHE PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE ED INCIDENZA SULLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFONDATEZZA.
SENT. 97/96. SERVIZI ANTINCENDI - AFFIDAMENTO AL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - FACOLTA' PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI ISTITUIRE UN PROPRIO SERVIZIO DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE - MANCATA PREVISIONE DI ANALOGA FACOLTA' ANCHE PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE ED INCIDENZA SULLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. c), l. 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private cosi' come previsto per i titolari di stabilimenti industriali, depositi e simili - in quanto: con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost., posto che l'attivita' di prevenzione degli incendi - volta prevalentemente ad assicurare l'incolumita' delle persone e la tutela dei beni materiali e dell'ambiente - e' qualificabile siccome servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, essa rientra senza residui nell'ambito di previsione dell'art. 43 Cost. ed ogni questione alla stessa relativa esorbita dalla sfera di applicabilita' dell'art. 41; con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la diversita' delle discipline riguardanti gli stabilimenti industriali e i locali di pubblico spettacolo, circa la facolta' di avvalersi d'un servizio privato in luogo di quello pubblico, si giustifica in ragione delle distinte e specifiche realta' tra cui non v'e' coincidenza relativamente all'oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia, che deve individuarsi, rispettivamente, nella sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e nell'incolumita' del pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. c), l. 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private cosi' come previsto per i titolari di stabilimenti industriali, depositi e simili - in quanto: con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost., posto che l'attivita' di prevenzione degli incendi - volta prevalentemente ad assicurare l'incolumita' delle persone e la tutela dei beni materiali e dell'ambiente - e' qualificabile siccome servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, essa rientra senza residui nell'ambito di previsione dell'art. 43 Cost. ed ogni questione alla stessa relativa esorbita dalla sfera di applicabilita' dell'art. 41; con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la diversita' delle discipline riguardanti gli stabilimenti industriali e i locali di pubblico spettacolo, circa la facolta' di avvalersi d'un servizio privato in luogo di quello pubblico, si giustifica in ragione delle distinte e specifiche realta' tra cui non v'e' coincidenza relativamente all'oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia, che deve individuarsi, rispettivamente, nella sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e nell'incolumita' del pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte