Sentenza 98/1996 (ECLI:IT:COST:1996:98)
Massima numero 23732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
25/03/1996; Decisione del
25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 98/96. PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA RELATIVA A FATTO GIA' RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE - PERSONA OFFESA CITATA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ANCHE OLTRE IL TERMINE FISSATO DALL'ART. 79 COD. PROC. PEN. (INIZIO DEL DIBATTIMENTO) - PRECLUSIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 98/96. PROCESSO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA RELATIVA A FATTO GIA' RISULTANTE DAGLI ATTI DI INDAGINE - PERSONA OFFESA CITATA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ANCHE OLTRE IL TERMINE FISSATO DALL'ART. 79 COD. PROC. PEN. (INIZIO DEL DIBATTIMENTO) - PRECLUSIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione dalla quale muove il giudice 'a quo' non e' l'unica possibile: come ha ritenuto, aderendo ad una non isolata dottrina, la Corte di cassazione, il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., puo' essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, cosi' che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non e' da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, e cio' non puo' non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo. Deve dunque accogliersi, in virtu' del canone per cui fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva. - Per interpretazioni adeguatrici di norme processuali v. S. nn. 19/1995 e 121/1994.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione dalla quale muove il giudice 'a quo' non e' l'unica possibile: come ha ritenuto, aderendo ad una non isolata dottrina, la Corte di cassazione, il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., puo' essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, cosi' che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non e' da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, e cio' non puo' non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo. Deve dunque accogliersi, in virtu' del canone per cui fra piu' interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva. - Per interpretazioni adeguatrici di norme processuali v. S. nn. 19/1995 e 121/1994.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte