Ordinanza 100/1996 (ECLI:IT:COST:1996:100)
Massima numero 23739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  25/03/1996;  Decisione del  25/03/1996
Deposito del 03/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 100/96. TRIBUTI IN GENERE - PLUSVALENZE CONSEGUITE IN OCCASIONE DI PROCEDIMENTI ABLATORI - ASSOGGETTAMENTO RETROATTIVO AD IMPOSIZIONE FISCALE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI ANALOGHE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui assoggetta retroattivamente ad imposizione fiscale la plusvalenza conseguita in occasione di procedimenti ablatori solo ove il trasferimento non abbia scontato l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili, in quanto analoghe questioni sono gia' state oggetto di esame e dichiarate non fondate con le sent. nn. 14 e 410 del 1995 e non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi idonei ad indurre a diverso avviso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte