Sentenza 104/1996 (ECLI:IT:COST:1996:104)
Massima numero 22271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
26/03/1996; Decisione del
26/03/1996
Deposito del 04/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
22272
Titolo
SENT. 104/96 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE I.N.P.S. - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DEL FONDO SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DI RIVERSIBILITA' EROGATA DALLO STATO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE, IN CONSIDERAZIONE DELL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 104/96 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE I.N.P.S. - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DEL FONDO SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DI RIVERSIBILITA' EROGATA DALLO STATO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE, IN CONSIDERAZIONE DELL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato, in quanto, premesso che la norma denunciata e' stata piu' volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima - in applicazione del principio che esclude, sino alla data del I ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti, anche con riguardo alla medesima pensione di riversibilita' a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - e data la sussistenza di identiche ragioni, va eliminata, anche nei casi 'de quibus', la residua area di operativita' della stessa. - Cfr. S. nn. 547/1990, 70/1990, 69/1990, 1144/1988, 184/1988, 102/1982, nonche' S. nn. 438/1992 e 165/1992. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilita' dello Stato, in quanto, premesso che la norma denunciata e' stata piu' volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima - in applicazione del principio che esclude, sino alla data del I ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti, anche con riguardo alla medesima pensione di riversibilita' a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - e data la sussistenza di identiche ragioni, va eliminata, anche nei casi 'de quibus', la residua area di operativita' della stessa. - Cfr. S. nn. 547/1990, 70/1990, 69/1990, 1144/1988, 184/1988, 102/1982, nonche' S. nn. 438/1992 e 165/1992. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte