Sentenza 104/1996 (ECLI:IT:COST:1996:104)
Massima numero 22272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  26/03/1996;  Decisione del  26/03/1996
Deposito del 04/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:  22271


Titolo
SENT. 104/96 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE I.N.P.S. - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DEL FONDO SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DIRETTA EROGATA DAL FONDO SPECIALE ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE, ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto, in quanto, premesso che la norma denunciata e' stata gia' piu' volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima - in applicazione del principio che esclude, sino alla data del I ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti, anche con riguardo alla medesima pensione di riversibilita' a carico del fondo per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - e data la sussistenza di identiche ragioni, va eliminata, anche nei casi 'de quibus', la residua area di operativita' della stessa. - Cfr. S. nn. 547/1990, 70/1990, 69/1990, 1144/1988, 184/1988, 102/1982, nonche' S. nn. 438/1992 e 165/1992. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte