Sentenza 17/2022 (ECLI:IT:COST:2022:17)
Massima numero 44592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  02/12/2021;  Decisione del  02/12/2021
Deposito del 24/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44590  44591


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Equilibrio dei bilanci pubblici - Necessario rispetto del meccanismo di autorizzazione alla spesa e preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni - Illegittimità costituzionale (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della norma della Regione Puglia che non individua e quantifica i mezzi finanziari necessari per l'istituzione della sesta centrale operativa 118). (Classif. 036005).

Testo

L'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo di autorizzazione della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni. (Precedenti: S. 26/2013 - mass. 36923; S. 115/2012 - mass. 36310).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020 che, imponendo alla Giunta regionale di provvedere all'istituzione della sesta centrale operativa 118 entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, comporta inevitabilmente degli oneri e, pertanto, avrebbe dovuto individuare e quantificare i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/12/2020  n. 35  art. 27  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte