Sentenza 107/1996 (ECLI:IT:COST:1996:107)
Massima numero 22435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
26/03/1996; Decisione del
26/03/1996
Deposito del 04/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Titolo
SENT. 107/96 C. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - PREVISIONE DEL CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA QUALE CONDIZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL 60% DEI SEGGI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN FAVORE DELLE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO PROCLAMATO SINDACO AL PRIMO TURNO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 107/96 C. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - PREVISIONE DEL CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA QUALE CONDIZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL 60% DEI SEGGI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN FAVORE DELLE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO PROCLAMATO SINDACO AL PRIMO TURNO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, posto che la governabilita' dell'ente locale non costituisce un valore assoluto, potendo verificarsi l'ipotesi (della cui legittimita' non si dubita) della maggioranza assoluta conseguita al primo turno dalla lista contrapposta, o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco, il quale - salva la facolta' di dimettersi cosi' provocando lo scioglimento del consiglio - deve convivere con una maggioranza a se' contrapposta, a maggior ragione non contrasta con il parametro evocato l'ipotesi (considerata dal giudice 'a quo') in cui il rischio di ingovernabilita' e' minore perche' non c'e' una maggioranza precostituita favorevole al sindaco, ma neppure ce n'e' una di una lista contrapposta o non collegata. red.: G. Leo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, posto che la governabilita' dell'ente locale non costituisce un valore assoluto, potendo verificarsi l'ipotesi (della cui legittimita' non si dubita) della maggioranza assoluta conseguita al primo turno dalla lista contrapposta, o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco, il quale - salva la facolta' di dimettersi cosi' provocando lo scioglimento del consiglio - deve convivere con una maggioranza a se' contrapposta, a maggior ragione non contrasta con il parametro evocato l'ipotesi (considerata dal giudice 'a quo') in cui il rischio di ingovernabilita' e' minore perche' non c'e' una maggioranza precostituita favorevole al sindaco, ma neppure ce n'e' una di una lista contrapposta o non collegata. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte