Ordinanza 108/1996 (ECLI:IT:COST:1996:108)
Massima numero 22455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
26/03/1996; Decisione del
26/03/1996
Deposito del 04/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Titolo
ORD. 108/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - ESCLUSIONE PER LE CAUSE DI OPPOSIZIONE ALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI PER EFFETTO DI DECRETO-LEGGE - INIDONEITA' DELLA NORMA IMPUGNATA A FAR VENIRE MENO LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 108/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - ESCLUSIONE PER LE CAUSE DI OPPOSIZIONE ALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI PER EFFETTO DI DECRETO-LEGGE - INIDONEITA' DELLA NORMA IMPUGNATA A FAR VENIRE MENO LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 agosto 1995, n. 347, impugnato in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 Cost., perche' concernente disposizioni sulla competenza che, per essere entrate in vigore successivamente alla proposizione del giudizio, come ritiene lo stesso giudice rimettente, sono inidonee a far venir meno la competenza del giudice adito, non trovando esse applicazione ex art. 5. c.p.c.. red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 agosto 1995, n. 347, impugnato in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 Cost., perche' concernente disposizioni sulla competenza che, per essere entrate in vigore successivamente alla proposizione del giudizio, come ritiene lo stesso giudice rimettente, sono inidonee a far venir meno la competenza del giudice adito, non trovando esse applicazione ex art. 5. c.p.c.. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23