Ordinanza 109/1996 (ECLI:IT:COST:1996:109)
Massima numero 22458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
26/03/1996; Decisione del
26/03/1996
Deposito del 04/04/1996; Pubblicazione in G. U. 10/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
22457
Titolo
ORD. 109/96 B. PROCEDURE CONCORSUALI - ASSOGGETTAMENTO A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CON ESCLUSIONE DEL FALLIMENTO, DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI CHE, SENZA ESSERE AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 1966/1939, SVOLGANO ATTIVITA' DI SOCIETA' FIDUCIARIA - MANCATA PREVISIONE DI ANALOGA DISCIPLINA PER GLI ENTI I QUALI, PARIMENTI SENZA AUTORIZZAZIONE, SVOLGANO ATTIVITA' CORRISPONDENTE A QUELLA DEGLI ENTI DI GESTIONE FIDUCIARIA DI CUI ALL'ABROGATO ART. 45 DEL T.U. 13 FEBBRAIO 1939, N. 449 - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON ASSIMILABILITA' DI TALI ENTI ALLE SOCIETA' FIDUCIARIE - NORMA ECCEZIONALE INVOCATA COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 109/96 B. PROCEDURE CONCORSUALI - ASSOGGETTAMENTO A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CON ESCLUSIONE DEL FALLIMENTO, DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI CHE, SENZA ESSERE AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 1966/1939, SVOLGANO ATTIVITA' DI SOCIETA' FIDUCIARIA - MANCATA PREVISIONE DI ANALOGA DISCIPLINA PER GLI ENTI I QUALI, PARIMENTI SENZA AUTORIZZAZIONE, SVOLGANO ATTIVITA' CORRISPONDENTE A QUELLA DEGLI ENTI DI GESTIONE FIDUCIARIA DI CUI ALL'ABROGATO ART. 45 DEL T.U. 13 FEBBRAIO 1939, N. 449 - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON ASSIMILABILITA' DI TALI ENTI ALLE SOCIETA' FIDUCIARIE - NORMA ECCEZIONALE INVOCATA COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modifiche, in legge 13 aprile 1987, n. 148, nella parte in cui assoggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento le sole societa' che, senza autorizzazione, svolgano attivita' corrispondente alle previsioni della l. 23 novembre 1939, n. 1966 (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgano attivita' corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 del T.U. 13 febbraio 1959, n. 448, sia per la non assimilabilita' di tali enti alle societa' fiduciarie, dal punto di vista strutturale, avendo ad oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi e non l'amministrazione dei beni per conto di terzi (come le c.d. fiduciarie di fatto), e dal punto di vista normativo, essendo stato abrogato proprio dal d.l. n. 27/1987 l'art. 45 che ne prevedeva la forma autorizzata, sia per il carattere eccezionale della norma indicata come 'tertium comparationis' che, pertanto, non puo' essere utilmente invocata per estenderne l'operativita'. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modifiche, in legge 13 aprile 1987, n. 148, nella parte in cui assoggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento le sole societa' che, senza autorizzazione, svolgano attivita' corrispondente alle previsioni della l. 23 novembre 1939, n. 1966 (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgano attivita' corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 del T.U. 13 febbraio 1959, n. 448, sia per la non assimilabilita' di tali enti alle societa' fiduciarie, dal punto di vista strutturale, avendo ad oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi e non l'amministrazione dei beni per conto di terzi (come le c.d. fiduciarie di fatto), e dal punto di vista normativo, essendo stato abrogato proprio dal d.l. n. 27/1987 l'art. 45 che ne prevedeva la forma autorizzata, sia per il carattere eccezionale della norma indicata come 'tertium comparationis' che, pertanto, non puo' essere utilmente invocata per estenderne l'operativita'. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte