Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente sulla base del dato letterale della disposizione censurata - Ammissibilità della questione. (Classif. 112006).
È sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che il giudice rimettente abbia - almeno implicitamente - escluso la possibilità di un'interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione censurata, argomentando pianamente sulla base del suo dato letterale, che costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione. (Precedenti: S. 150/2021 - mass. 44036; S. 102/2021 - mass. 43883; S. 59/2021 - mass. 43752; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 253/2020 - mass. 43287; S. 174/2019 - mass. 42432; S. 82/2017 - mass. 40004).
(Nella specie, sono dichiarate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater, lett. e, ordin. penit. prospettate dal rimettente sulla base di un'interpretazione plausibile e conforme al dato letterale della disposizione censurata, che, con riferimento ai detenuti e internati sottoposti al regime speciale, prevede come misura ordinaria il visto di censura della corrispondenza, elencando in modo apparentemente tassativo le ipotesi di corrispondenza ad esso sottratta).