Sentenza 111/1996 (ECLI:IT:COST:1996:111)
Massima numero 22303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
28/03/1996; Decisione del
28/03/1996
Deposito del 12/04/1996; Pubblicazione in G. U. 17/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 111/96. PENA - CONDANNATO DEFINITIVO AFFETTO DA GRAVE MALATTIA PSICHICA - DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI ORDINARE IL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE MISURE DIVERSE IN CASO DI SOGGETTO NON PERICOLOSO SOCIALMENTE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AFFETTI DA MALATTIA FISICA - MANCATA TUTELA DELLA SALUTE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 111/96. PENA - CONDANNATO DEFINITIVO AFFETTO DA GRAVE MALATTIA PSICHICA - DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI ORDINARE IL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE MISURE DIVERSE IN CASO DI SOGGETTO NON PERICOLOSO SOCIALMENTE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AFFETTI DA MALATTIA FISICA - MANCATA TUTELA DELLA SALUTE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 148 cod. pen.. (nella parte in cui non consente la valutazione della pericolosita' sociale del condannato colpito da infermita' psichica, sopravvenuta o preesistente, e non prevede la possibilita' di un ricovero del medesimo attraverso l'applicazione di misure cautelari meno rigide dell'ospedale psichiatrico giudiziario, diversamente da quanto disposto dall'art. 147, comma 1, n. 2 stesso codice per il condannato affetto da grave infermita' fisica), in quanto, postoche' nel caso di specie l'infermita' psichica e' sopravvenuta alla commissione del reato, e sebbene sia condivisibile il non soddisfacente trattamento riservato all'infermita' psichica grave sopravvenuta (specie quando esso e' incompatibile con l'unica misura custodiale attualmente prevista), spetta al legislatore scegliere una equilibrata soluzione che garantisca anche a questi condannati la tutela della salute mentale senza che sia eluso il trattamento penale. - S. nn. 139/1982, 249/1982, 1102/1988; O. n. 333/1994. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 148 cod. pen.. (nella parte in cui non consente la valutazione della pericolosita' sociale del condannato colpito da infermita' psichica, sopravvenuta o preesistente, e non prevede la possibilita' di un ricovero del medesimo attraverso l'applicazione di misure cautelari meno rigide dell'ospedale psichiatrico giudiziario, diversamente da quanto disposto dall'art. 147, comma 1, n. 2 stesso codice per il condannato affetto da grave infermita' fisica), in quanto, postoche' nel caso di specie l'infermita' psichica e' sopravvenuta alla commissione del reato, e sebbene sia condivisibile il non soddisfacente trattamento riservato all'infermita' psichica grave sopravvenuta (specie quando esso e' incompatibile con l'unica misura custodiale attualmente prevista), spetta al legislatore scegliere una equilibrata soluzione che garantisca anche a questi condannati la tutela della salute mentale senza che sia eluso il trattamento penale. - S. nn. 139/1982, 249/1982, 1102/1988; O. n. 333/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 147
co. 1 n. 2