Sentenza 112/1996 (ECLI:IT:COST:1996:112)
Massima numero 22283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
28/03/1996; Decisione del
28/03/1996
Deposito del 12/04/1996; Pubblicazione in G. U. 17/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 112/96. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI - RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA LEGALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DEI CORSI SPECIALI DI PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - DIVIETO DI RISCATTO DI TALE PERIODO IN ASSENZA DI UN NESSO DI STRUMENTALITA' DEL DIPLOMA DI LAUREA, AI FINI DELLA IMMISSIONE IN SERVIZIO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON I LAVORATORI ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA, GESTITA DALL'INPS - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 112/96. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI - RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA LEGALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DEI CORSI SPECIALI DI PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - DIVIETO DI RISCATTO DI TALE PERIODO IN ASSENZA DI UN NESSO DI STRUMENTALITA' DEL DIPLOMA DI LAUREA, AI FINI DELLA IMMISSIONE IN SERVIZIO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON I LAVORATORI ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA, GESTITA DALL'INPS - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - nella parte in cui consente, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento solo ai dipendenti civili ai quali sia richiesto, come condizione necessaria per l'immissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione - in quanto, posto che la discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alla peculiarita' della disciplina riguardante i dipendenti statali rispetto a quella che concerne, invece, i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS - per i quali ultimi il riscatto della laurea senza condizioni si spiega con la particolare configurazione del rapporto di lavoro subordinato, nel quale, di norma, il nesso del titolo di studio con la specifica attivita' svolta dal dipendente e' rimessa ad una scelta libera del datore di lavoro, mentre la corrispondenza tra titolo di studio e funzioni svolte costituisce uno dei principi informatori dell'ordinamento della P.A. per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici - non sussiste quella omogeneita' di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata dal legislatore, in ordine alle condizioni che legittimano il riscatto del periodo relativo al corso di laurea (o di specializzazione). - Circa l'ambito di discrezionalita' spettante al legislatore in materia di contributo di riscatto, cfr., 'ex multis', S. n. 218/1984, O. n. 847/1988; sulle condizioni che legittimano il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi necessari per il conseguimento dei titoli di studio, v., tra le altre, S. nn. 27/1992, 275/1993, 208/1995, 20/1996. V., altresi', S. nn. 426/1990, 535/1990, 280/1991, nonche' S. nn. 44/1988, 1016/1988, 163/1989, 133/1991, 257/1991. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - nella parte in cui consente, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento solo ai dipendenti civili ai quali sia richiesto, come condizione necessaria per l'immissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione - in quanto, posto che la discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alla peculiarita' della disciplina riguardante i dipendenti statali rispetto a quella che concerne, invece, i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS - per i quali ultimi il riscatto della laurea senza condizioni si spiega con la particolare configurazione del rapporto di lavoro subordinato, nel quale, di norma, il nesso del titolo di studio con la specifica attivita' svolta dal dipendente e' rimessa ad una scelta libera del datore di lavoro, mentre la corrispondenza tra titolo di studio e funzioni svolte costituisce uno dei principi informatori dell'ordinamento della P.A. per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici - non sussiste quella omogeneita' di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata dal legislatore, in ordine alle condizioni che legittimano il riscatto del periodo relativo al corso di laurea (o di specializzazione). - Circa l'ambito di discrezionalita' spettante al legislatore in materia di contributo di riscatto, cfr., 'ex multis', S. n. 218/1984, O. n. 847/1988; sulle condizioni che legittimano il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi necessari per il conseguimento dei titoli di studio, v., tra le altre, S. nn. 27/1992, 275/1993, 208/1995, 20/1996. V., altresi', S. nn. 426/1990, 535/1990, 280/1991, nonche' S. nn. 44/1988, 1016/1988, 163/1989, 133/1991, 257/1991. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte