Sentenza 113/1996 (ECLI:IT:COST:1996:113)
Massima numero 22530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
28/03/1996; Decisione del
28/03/1996
Deposito del 12/04/1996; Pubblicazione in G. U. 17/04/1996
Titolo
SENT. 113/96 C. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA ANCHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI I.A.C.P. - OMESSA PREVISIONE DI UN REGIME DI ESENZIONE O QUANTO MENO DI DIFFERENZIAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. - NATURA PATRIMONIALE DELL'IMPOSTA - IRRILEVANZA DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITA' - REGIME DI ESENZIONE - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - NON MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 113/96 C. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA ANCHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI I.A.C.P. - OMESSA PREVISIONE DI UN REGIME DI ESENZIONE O QUANTO MENO DI DIFFERENZIAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. - NATURA PATRIMONIALE DELL'IMPOSTA - IRRILEVANZA DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITA' - REGIME DI ESENZIONE - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - NON MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata in riferimento all'art. 53 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) o, quanto meno, una disciplina differenziata per quelli di proprieta' degli Istituti autonomi case popolari, in quanto la delineazione di un regime di esenzioni per l'imposta in questione, che, essendo conformata quale imposta patrimoniale, non si basa su indici di produttivita', compete alla discrezionalita' politica del legistatore, sindacabile da questa Corte soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza della disciplina censurata. red.: F. Mangano
Non e' fondata in riferimento all'art. 53 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) o, quanto meno, una disciplina differenziata per quelli di proprieta' degli Istituti autonomi case popolari, in quanto la delineazione di un regime di esenzioni per l'imposta in questione, che, essendo conformata quale imposta patrimoniale, non si basa su indici di produttivita', compete alla discrezionalita' politica del legistatore, sindacabile da questa Corte soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza della disciplina censurata. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte