Sentenza 117/1996 (ECLI:IT:COST:1996:117)
Massima numero 22304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  15/04/1996;  Decisione del  15/04/1996
Deposito del 18/04/1996; Pubblicazione in G. U. 24/04/1996
Massime associate alla pronuncia:  22305  22306


Titolo
SENT. 117/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE ED INTERVENTO IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITA' SOLO PER COLORO CHE SONO PARTI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE.

Testo
Nel giudizio incidentale non e' consentita, in via di principio, la costituzione di soggetti che non siano stati parti nel giudizio 'a quo', ancorche' abbiano qualita' di parti in diversi giudizi di identico oggetto, sospesi a seguito della proposizione della questione di legittimita' costituzionale da parte del giudice dell'altro giudizio. - In tema di intervento di parti non costituite nei giudizi principali, v., fra le tante, S. nn. 333/1991, 429/1991, 323/1993, nonche' O. nn. 16/1995 e 451/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte