Azione e difesa (diritti di) - In genere - Ricomprensione del diritto di conferire con il difensore - Particolare valenza nei confronti delle persone ristrette in ambito penitenziario. (Classif. 031001).
La garanzia costituzionale del diritto di difesa - qualificato come «principio supremo» dell'ordinamento costituzionale - comprende il diritto, ad esso strumentale, di conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti; tale diritto assume una valenza tutta particolare nei confronti delle persone ristrette in ambito penitenziario, le quali, in quanto fruenti solo di limitate possibilità di contatti interpersonali diretti con l'esterno, vengono a trovarsi in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all'esercizio delle facoltà difensive. (Precedenti: S. 238/2014 - mass. 38136; S. 143/2013 - mass. 37157; S. 212/1997 - mass. 23388; S. 216/1996 - mass. 22536; S. 232/1989 - mass. 12711; S. 18/1982 - mass. 9567).