Legge - In genere - Disciplina degli istituti processuali - Ampia discrezionalità del legislatore nella loro conformazione - In particolare: in materia processuale - Necessità di non alterare gli equilibri complessivi del sistema - Salvaguardia, in ogni caso, della tutela del contraddittorio. (Classif. 141001).
Il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali – anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi – incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Nella materia processuale, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della discrezionalità legislativa, in quanto la disciplina del processo è frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Il superamento del limite al sindacato della discrezionalità del legislatore in materia processuale è senz’altro ravvisabile quando emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale momento fondamentale del giudizio e cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta”. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46443; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524).
Il contraddittorio costituisce una primaria e fondamentale garanzia del giusto processo e soddisfa la necessità che tanto l’attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche se al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare. (Precedente: S. 73/2022 - mass. 44613).