Sentenza 117/1996 (ECLI:IT:COST:1996:117)
Massima numero 22306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  15/04/1996;  Decisione del  15/04/1996
Deposito del 18/04/1996; Pubblicazione in G. U. 24/04/1996
Massime associate alla pronuncia:  22304  22305


Titolo
SENT. 117/96 C. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGO REGIONALE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI AMMINISTRATIVI REGIONALI DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI LE CUI FUNZIONI SONO STATE TRASFERITE ALLE UU.SS.LL. - PREVISIONE DELLA SALVEZZA DEGLI STESSI FINO AL 31 DICEMBRE 1990 E, COMUNQUE, FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO - ATTRIBUZIONE ALLA DISCREZIONALITA' DEL GOVERNO DELLA PERMANENZA NELL'ORDINAMENTO DI INQUADRAMENTI SOSPETTI DI ILLEGITTIMITA' - ASSETTO PRECARIO DELLE POSIZIONI DEL PERSONALE, CON CONSEGUENTE PARALISI DI EVENTUALI INIZIATIVE, ANCHE IN VIA DI AUTOTUTELA, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
Limitatamente alle parole <>, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 28, comma secondo, della legge 31 maggio 1990, n. 128 - il quale prevede che gli inquadramenti nei ruoli amministrativi regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle Unita' Sanitarie Locali "sono fatti salvi fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo" - in quanto comporta, attraverso il generico richiamo ai <>, un rinvio 'sine die' di adempimenti di fondamentale rilievo per il corretto inquadramento dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale, materia da ritenere affidata precipuamente alle competenze amministrative delle Regioni. Pertanto, posto che l'effetto che ne deriva e' un assetto del tutto precario delle posizioni del personale, con ulteriore conseguente paralisi di eventuali iniziative, anche in via di autotutela, da parte delle amministrazioni, la norma censurata si dimostra non solo contraria al principio del buon andamento, ma anche alle esigenze di una razionale e coerente attivita' di amministrazione, contribuendo a perpetuare una transitorieta' di disciplina che impedisce all'amministrazione di procedere ad una definitiva distribuzione ed utilizzazione del personale in relazione alle qualifiche effettivamente spettanti. - Cfr., pure, S. n. 1/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte