Sentenza 118/1996 (ECLI:IT:COST:1996:118)
Massima numero 22329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
15/04/1996; Decisione del
15/04/1996
Deposito del 18/04/1996; Pubblicazione in G. U. 24/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 118/96. SANITA' PUBBLICA - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA - DANNI RIPORTATI DAL VACCINATO - INDENNIZZO - DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA POSTERIORE ALLA LEGGE IMPUGNATA CHE HA ISTITUITO L'INDENNIZZO STESSO - MANCATA PREVISIONE DELLA DECORRENZA DELL'INDENNIZZO DAL VERIFICARSI DEL DANNO ALL'INTEGRITA' FISICO-PSICHICA O DELLA CONOSCENZA CHE DI ESSO ABBIA L'AVENTE DIRITTO COME INVECE PREVISTO PER I CASI INSORTI SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IMPUGNATA - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 307/1990 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 118/96. SANITA' PUBBLICA - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA - DANNI RIPORTATI DAL VACCINATO - INDENNIZZO - DECORRENZA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA POSTERIORE ALLA LEGGE IMPUGNATA CHE HA ISTITUITO L'INDENNIZZO STESSO - MANCATA PREVISIONE DELLA DECORRENZA DELL'INDENNIZZO DAL VERIFICARSI DEL DANNO ALL'INTEGRITA' FISICO-PSICHICA O DELLA CONOSCENZA CHE DI ESSO ABBIA L'AVENTE DIRITTO COME INVECE PREVISTO PER I CASI INSORTI SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IMPUGNATA - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 307/1990 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 32 e 136 Cost. (in relazione alla sentenza n. 307 del 1990), gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ. - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta, in quanto - posto che la menomazione della salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica fonda il diritto ad un equo indennizzo discendente dall'art. 32 Cost. in collegamento con l'art. 2, tenuto conto che il danno, non derivante da fatto illecito, e' stato subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale - la disposizione impugnata pone(va) una limitazione temporale, equivalente ad una riduzione parziale del danno indennizzabile, che collide sia con la natura del predetto diritto direttamente protetto dalla Costituzione (modellabile equitativamente dal legislatore soltanto circa la misura) sia con la sentenza di incostituzionalita' n. 307 del 1990, nella quale il riconoscimento dell'obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica non trova particolari limitazioni di carattere temporale. - S. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987, 992/1988, 1011/1988, 307/1990, 455/1990 e 258/1994. red.: S. Di Palma
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 32 e 136 Cost. (in relazione alla sentenza n. 307 del 1990), gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ. - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta, in quanto - posto che la menomazione della salute derivante da vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica fonda il diritto ad un equo indennizzo discendente dall'art. 32 Cost. in collegamento con l'art. 2, tenuto conto che il danno, non derivante da fatto illecito, e' stato subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale - la disposizione impugnata pone(va) una limitazione temporale, equivalente ad una riduzione parziale del danno indennizzabile, che collide sia con la natura del predetto diritto direttamente protetto dalla Costituzione (modellabile equitativamente dal legislatore soltanto circa la misura) sia con la sentenza di incostituzionalita' n. 307 del 1990, nella quale il riconoscimento dell'obbligo di assicurare protezione alle vittime della vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica non trova particolari limitazioni di carattere temporale. - S. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987, 992/1988, 1011/1988, 307/1990, 455/1990 e 258/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte