Sentenza 119/1996 (ECLI:IT:COST:1996:119)
Massima numero 22307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/04/1996; Decisione del
15/04/1996
Deposito del 18/04/1996; Pubblicazione in G. U. 24/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 119/96. PROCESSO CIVILE - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PREVISIONE DI UN TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA (SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA OPPURE UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA STESSA) - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLO STESSO ISTITUTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 119/96. PROCESSO CIVILE - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PREVISIONE DI UN TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA (SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA OPPURE UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA STESSA) - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLO STESSO ISTITUTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di Cassazione, in quanto cristallizza, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma che potrebbe comportare per i diritti soggettivi delle parti un pregiudizio non sempre tempestivamente eliminabile in sede di eventuale opposizione alla esecuzione della sentenza. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 391-bis cod. proc. civ., introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di Cassazione, in quanto cristallizza, senza un ragionevole motivo, un provvedimento giudiziario contenente un accertabile errore materiale, ovviamente non voluto dal giudice, ma che potrebbe comportare per i diritti soggettivi delle parti un pregiudizio non sempre tempestivamente eliminabile in sede di eventuale opposizione alla esecuzione della sentenza. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte