Sentenza 121/1996 (ECLI:IT:COST:1996:121)
Massima numero 22309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/04/1996; Decisione del
15/04/1996
Deposito del 18/04/1996; Pubblicazione in G. U. 24/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 121/96. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI AGLI SFRATTATI DA PARTE DEI COMUNI EX ART. 7, COMMA 9, D.L. N. 629 DEL 1979 CON CONTRATTO INTERAMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE SULL'EQUO CANONE - FACOLTA' DELLA P.A., IN QUALITA' DI LOCATORE, DI FAR CESSARE L'ASSEGNAZIONE 'AD NUTUM' ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO - OMESSA CONSIDERAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI IN SEDE DI ASSEGNAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI ASSEGNATARI - PRETESO MANCATO RISPETTO DEI DOVERI DI SOLIDARIETA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI ALLOGGI AGLI SFRATTATI - INFONDATEZZA.
SENT. 121/96. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI AGLI SFRATTATI DA PARTE DEI COMUNI EX ART. 7, COMMA 9, D.L. N. 629 DEL 1979 CON CONTRATTO INTERAMENTE DISCIPLINATO DALLA LEGGE SULL'EQUO CANONE - FACOLTA' DELLA P.A., IN QUALITA' DI LOCATORE, DI FAR CESSARE L'ASSEGNAZIONE 'AD NUTUM' ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO - OMESSA CONSIDERAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI IN SEDE DI ASSEGNAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI ASSEGNATARI - PRETESO MANCATO RISPETTO DEI DOVERI DI SOLIDARIETA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI ALLOGGI AGLI SFRATTATI - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 97, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9, d.l. 15 dicembre 1979, n. 629 (dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, in l. 15 febbraio 1980, n. 25 - nella parte in cui consente alla Pubblica Amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a mezzo di contratto interamente disciplinato dalla l. 27 luglio 1978, n. 392 con conseguente facolta' di far cessare l'assegnazione dell'alloggio alla scadenza del contratto - in quanto: con riferimento alle censure basate sulla pretesa violazione degli artt. 3, commi 1 e 2 e 97, comma 1, le situazioni dell'assegnazione di alloggi agli sfrattati (disciplinata dalla disposizione impugnata) e di quella di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono incomparabili sia quanto ai presupposti, sia, conseguentemente, quanto agli effetti, risultando in tal modo ragionevole l'assoggettamento della prima situazione alla disciplina della legge sull'equo canone; con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 2, il diritto sociale all'abitazione tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettivita', potendo solo il legislatore misurare le effettive disponibilita' e gli interessi con essa gradualmente satisfattibili, provvedere a raffrontare mezzi a fini e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tale diritto fondamentale, quale quella prevista e tutelata dalla legge sull'equo canone in ordine alla durata quadriennale del rapporto di locazione. - Sent. nn. 404/1988; 252/1989. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 97, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 9, d.l. 15 dicembre 1979, n. 629 (dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, in l. 15 febbraio 1980, n. 25 - nella parte in cui consente alla Pubblica Amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a mezzo di contratto interamente disciplinato dalla l. 27 luglio 1978, n. 392 con conseguente facolta' di far cessare l'assegnazione dell'alloggio alla scadenza del contratto - in quanto: con riferimento alle censure basate sulla pretesa violazione degli artt. 3, commi 1 e 2 e 97, comma 1, le situazioni dell'assegnazione di alloggi agli sfrattati (disciplinata dalla disposizione impugnata) e di quella di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono incomparabili sia quanto ai presupposti, sia, conseguentemente, quanto agli effetti, risultando in tal modo ragionevole l'assoggettamento della prima situazione alla disciplina della legge sull'equo canone; con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 2, il diritto sociale all'abitazione tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettivita', potendo solo il legislatore misurare le effettive disponibilita' e gli interessi con essa gradualmente satisfattibili, provvedere a raffrontare mezzi a fini e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tale diritto fondamentale, quale quella prevista e tutelata dalla legge sull'equo canone in ordine alla durata quadriennale del rapporto di locazione. - Sent. nn. 404/1988; 252/1989. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte