Ordinanza 123/1996 (ECLI:IT:COST:1996:123)
Massima numero 22350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  15/04/1996;  Decisione del  15/04/1996
Deposito del 18/04/1996; Pubblicazione in G. U. 24/04/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 123/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - APPELLO AVVERSO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO - VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DEI GRAVI MOTIVI DI COLPEVOLEZZA - PRECLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 13, SECONDO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 97 E 111, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONI GIA' DECISE CON SENTENZA DI ILLEGITTIMITA' PARZIALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, essendo stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., proprio nella parte impugnata dal giudice 'a quo' e non presentando, rispetto alle prospettate censure, autonomia alcuna il richiamo al restante art. 311, stesso codice. - S. 71/1996. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte