Azione e difesa (diritti di) - Difesa tecnica - Diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni del detenuto con il proprio difensore - Soggezione a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti - Condizione - Garanzia dell'effettività del diritto di difesa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della sottoposizione a visto di censura della corrispondenza dei detenuti, sottoposti al regime speciale di detenzione ex art. 41-bis, indirizzata ai difensori). (Classif. 031003).
Il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto, ma soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa l'effettività del diritto alla difesa. (Precedente: S. 143/2013 - mass. 37157).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. La misura, nel limitare vistosamente il diritto di difesa, si appalesa inidonea a impedire che il detenuto o l'internato possano continuare a intrattenere rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Essa appare anche eccessiva rispetto allo scopo perseguito, in quanto sottopone a controllo preventivo tutte le comunicazioni del detenuto con il difensore, in assenza di qualsiasi elemento concreto che consenta di ipotizzare condotte illecite di quest'ultimo, finendo per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso). (Precedente: S. 143/2013 - mass. 37157).