Sentenza 127/1996 (ECLI:IT:COST:1996:127)
Massima numero 22351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  17/04/1996;  Decisione del  17/04/1996
Deposito del 24/04/1996; Pubblicazione in G. U. 30/04/1996
Massime associate alla pronuncia:  22352  22353  22354  22355


Titolo
SENT. 127/96 A. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE REGIONALE - PROCEDURE CONCORSUALI E GRADUATORIE - ASSUNZIONE IN RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DI PERSONALE PROVENIENTE DALL'ISTITUTO SICILIANO MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - NORME SUI CONSORZI DI BONIFICA - GARANZIE OCCUPAZIONALI PER I PRESTATORI D'OPERA DELL'ESA E DISPOSIZIONI PER I COMMISSARI STRAORDINARI - EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA COLPITI DA PIOGGE ALLUVIONALI NEI GIORNI 12 E 13 MARZO 1995 - PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI ALIENAZIONE DI ALLOGGI OCCUPATI O DA DESTINARE ALLE FORZE DELL'ORDINE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1985, N. 54 - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI, DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi i seguenti articoli della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilita' degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'E.S.A.. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago): - per violazione degli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., 1, comma 1 - il quale dispone che, ai fini della formazione delle graduatorie dei concorsi previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 1 l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, non ancora banditi alla data di entrata in vigore della legge impugnata, l'anzianita' effettivamente posseduta nella qualifica di provenienza e' quella relativa al servizio effettivamente prestato nel ruolo e nella qualifica attualmente posseduti, con esclusione dei periodi di servizio riscattati e/o riconosciuti presso altre amministrazioni - in quanto, sebbene, ai fini del trattamento differenziato riservato, in momenti diversi, alla stessa categoria di soggetti, un valido criterio discretivo possa essere rinvenuto nello stesso fluire del tempo, siffatto principio non puo' essere invocato quando (come nella specie) si tratti di dipendenti che partecipano, sia pure in tempi diversi, a concorsi previsti dalle stesse disposizioni (nella specie, l. reg. Sicilia n. 21 del 1986), postoche', in tale ipotesi, il diverso criterio valutativo applicato ad alcuni soltanto si risolve in una irragionevole alterazione delle condizioni richieste per la partecipazione ai concorsi stessi; - per violazione degli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., 1, commi 2 e 3 - i quali prevedono, rispettivamente, che il personale gia' ammesso con riserva alla partecipazione ai concorsi banditi dalla Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 1, l. reg. n. 21 del 1986, e' collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche per le quali ha superato le relative prove, con la medesima decorrenza giuridica del personale che gia' era stato inquadrato a seguito dei concorsi medesimi; e la copertura della relativa spesa - in quanto l'esigenza di pari trattamento non puo' avere come termine di riferimento l'erronea applicazione cui, in passato, possono aver dato luogo le disposizioni in materia, con ingiustificato vantaggio da parte di taluno; - per violazione degli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., 1, commi 7 e 8 - dei quali, il primo estende al personale dell'art. 10 l. reg. Sicilia 23 maggio 1991, n. 33 la disciplina di cui all'art. 48 l. reg. Sicilia 3 novembre 1993, n. 30, ed il secondo provvede alla copertura della relativa spesa - in quanto le disposizioni censurate operano un'ulteriore estensione in favore delle tre unita' di personale dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di cui all'art. 10 l. reg. n. 33 del 1991, concretando una assunzione nominativa 'ope legis' al di fuori delle ordinarie procedure di reclutamento del personale che costituiscono strumento attuativo dei canoni di imparzialita' e buon andamento; - per violazione degli artt. 3, comma primo, 51, comma primo, e 97, comma primo, Cost., art. 3, commi 1 e 2, in quanto le disposizioni impugnate mirano essenzialmente a realizzare garanzie occupazionali equiparando situazioni tra loro non omogenee con modalita' che non contemplano, per i beneficiari, alcuna prova selettiva; - per violazione degli artt. 3, comma primo, 51, comma primo, e 97, comma primo, Cost., art. 3, comma 3 - il quale prevede che il personale dell'ASCEBEM (Ass. sic. consorzi ed enti di bonifica e miglioramento fondiario), in servizio alla data del 31 dicembre 1994, sia assunto, a domanda da presentare entro 120 giorni, presso il consorzio il cui comprensorio maggiormente insiste nella provincia di Palermo - in quanto la disposizione impugnata, prevedendo modalita' di assunzione a domanda, senza indicazione di un termine minimo di servizio prestato, ne' del tipo di rapporto esistente e senza subordinarla ad alcuna forma di verifica della professionalita' e capacita' degli interessati, collide con il principio del buon andamento, postoche' essa privilegia l'interesse dei singoli destinatari al mantenimento dell'attuale rapporto di lavoro precario e temporaneo; - per violazione degli artt. 3, comma primo, 51, comma primo, e 97, comma primo, Cost., art. 3, commi 4, 5 e 6, in quanto le disposizioni impugnate si risolvono nell'applicazione a coloro che hanno prestato la loro opera in favore dell'Ente di sviluppo agricolo di garanzie analoghe a quelle che i precedenti commi 1 e 2 del medesimo art. 3 apprestano in favore di coloro che hanno svolto la loro opera in favore dei consorzi; - per violazione degli artt. 53, comma primo, e 97, comma primo, Cost., art. 4, comma 2, nella parte in cui estende i criteri di determinazione del prezzo di cui all'art. 2, l. regionale n. 43 del 1994, anche agli alloggi occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, ai sensi della l. reg. n. 54 del 1985, non aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla l. n.- 457 del 1978, in quanto la disposizione impugnata, non avendo altro fine se non quello di concedere benefici agli interessati (in contrasto con la precedente legislazione regionale: art. 6 l. reg. Sicilia n. 43 del 1994; e statale: art. 16 l. n. 457 del 1978), collide con il principio del buon andamento e si traduce in un ingiustificato depauperamento del patrimonio pubblico. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte