Sentenza 127/1996 (ECLI:IT:COST:1996:127)
Massima numero 22353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
17/04/1996; Decisione del
17/04/1996
Deposito del 24/04/1996; Pubblicazione in G. U. 30/04/1996
Titolo
SENT. 127/96 C. LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 16 MAGGIO 1995 - REGIONE SICILIANA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE - PRETESA "ILLOGICITA' MANIFESTA" - MODALITA' DELL'ESAME DI MERITO NELLA COMMISSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E 12 ST. SPEC. - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELLA REGIONE - ACCESSO ALLA CARICA DIRETTIVA - EQUIPARAZIONE DI DIPENDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAUREA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - SANATORIA CON NORME INTERPRETATIVE DI PROVVEDIMENTI, ORDINI E DISPOSIZIONI CHE ABBIANO PORTATO ALLA CORRESPONSIONE DI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA O NE ABBIANO CONSENTITO L'IMMISSIONE IN SERVIZIO O NE ABBIANO REGOLAMENTATO L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI INTANGIBILITA' DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - CACCIA - RIPRISTINO DI NORMA REGIONALE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA L. STATALE N. 157 DEL 1992 E DEGLI ARTT. 14 ST. SPEC. ED 11 COST. - INFONDATEZZA.
SENT. 127/96 C. LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 16 MAGGIO 1995 - REGIONE SICILIANA - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE - PRETESA "ILLOGICITA' MANIFESTA" - MODALITA' DELL'ESAME DI MERITO NELLA COMMISSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E 12 ST. SPEC. - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELLA REGIONE - ACCESSO ALLA CARICA DIRETTIVA - EQUIPARAZIONE DI DIPENDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAUREA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - SANATORIA CON NORME INTERPRETATIVE DI PROVVEDIMENTI, ORDINI E DISPOSIZIONI CHE ABBIANO PORTATO ALLA CORRESPONSIONE DI RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA O NE ABBIANO CONSENTITO L'IMMISSIONE IN SERVIZIO O NE ABBIANO REGOLAMENTATO L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI INTANGIBILITA' DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - CACCIA - RIPRISTINO DI NORMA REGIONALE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA L. STATALE N. 157 DEL 1992 E DEGLI ARTT. 14 ST. SPEC. ED 11 COST. - INFONDATEZZA.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale relative all'intera legge ed ai seguenti articoli della l. reg. Sicilia approvata il 16 maggio 1995: - con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, Cost. e 12 St. spec. Sicilia (approvato con R.d.lg. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), dell'intera legge, in quanto, il procedimento di formazione della legge regionale impugnata, pur prestandosi a valutazioni critiche sul piano dell'opportunita' delle scelte procedimentali operate dalla Regione, non evidenzia veri e propri vizi (formali) di costituzionalita'; ed in quanto - postoche' l'art. 12 St. spec. prevede che i progetti di legge siano elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale - una volta che la norma sul deferimento in commissione sia stata osservata (come nella specie), non spetta alla Corte valutare il grado di approfondimento del dibattito nella commissione medesima ne' la competenza della stessa, non essendo ammissibile la deduzione di vizi attinenti alla mancata osservanza delle norme regolamentari sui lavori dell'Assemblea; - con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., dell'art. 1, comma 4 - il quale equipara, a coloro che erano in possesso del diploma di laurea al momento dell'entrata in vigore della l. reg. Sicilia n. 41 del 1985, gli altri dipendenti che non siano pervenuti in possesso di tale diploma in epoca successiva, e comunque al momento dell'entrata in vigore della l. reg. Sicilia n. 21 del 1986 - in quanto il legislatore, anche regionale, gode, in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti di poteri discrezionali da esercitarsi nel rispetto del principio di ragionevolezza e di criteri selettivi che creino corrispondenza fra qualifiche e livelli di professionalita', avuto riguardo ai titoli di studio e di anzianita' nelle precedenti qualifiche (canoni, nella specie, non violati); e dell'art. 1, comma 5, in quanto, a fronte di una disposizione che e' espressione della discrezionalita' spettante al legislatore regionale, e' prospettata la violazione di un non meglio specificato "principio generale del pubblico impiego" ovvero "dell'affidamento"; e cioe', censure delle quali e' difficile cogliere il livello costituzionale, come pure la correlazione con gli invocati parametri costituzionali; - con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., dell'art. 1, comma 6, in quanto tale disposizione, lungi dal realizzare la ipotizzata sanatoria, intende esclusivamente chiarire, in via interpretativa, quali sono i provvedimenti formali che danno titolo, in relazione alle prestazioni lavorative gia' rese, ad iscriversi nelle liste di collocamento, per lo svolgimento delle specifiche prestazioni di cui all'art. 1 l. reg. Sicilia n. 22 del 1991; - con riferimento agli artt. 14 St. spec. e 11 Cost., in relazione ai principi contenuti nella legge statale n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 6, in quanto i termini per l'adeguamento della legislazione regionale a tali principi e' stato differito, attualmente, al 31 luglio 1996 (art. 36 l. n. 157 del 1992 e 4, comma 7, d.l. n. 81 del 1996). - S. nn. 392/1995, 393/1995, 394/1995, 395/1995, 396/1995 e 407/1995. red.: S. Di Palma
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale relative all'intera legge ed ai seguenti articoli della l. reg. Sicilia approvata il 16 maggio 1995: - con riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, comma primo, Cost. e 12 St. spec. Sicilia (approvato con R.d.lg. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), dell'intera legge, in quanto, il procedimento di formazione della legge regionale impugnata, pur prestandosi a valutazioni critiche sul piano dell'opportunita' delle scelte procedimentali operate dalla Regione, non evidenzia veri e propri vizi (formali) di costituzionalita'; ed in quanto - postoche' l'art. 12 St. spec. prevede che i progetti di legge siano elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale - una volta che la norma sul deferimento in commissione sia stata osservata (come nella specie), non spetta alla Corte valutare il grado di approfondimento del dibattito nella commissione medesima ne' la competenza della stessa, non essendo ammissibile la deduzione di vizi attinenti alla mancata osservanza delle norme regolamentari sui lavori dell'Assemblea; - con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., dell'art. 1, comma 4 - il quale equipara, a coloro che erano in possesso del diploma di laurea al momento dell'entrata in vigore della l. reg. Sicilia n. 41 del 1985, gli altri dipendenti che non siano pervenuti in possesso di tale diploma in epoca successiva, e comunque al momento dell'entrata in vigore della l. reg. Sicilia n. 21 del 1986 - in quanto il legislatore, anche regionale, gode, in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti di poteri discrezionali da esercitarsi nel rispetto del principio di ragionevolezza e di criteri selettivi che creino corrispondenza fra qualifiche e livelli di professionalita', avuto riguardo ai titoli di studio e di anzianita' nelle precedenti qualifiche (canoni, nella specie, non violati); e dell'art. 1, comma 5, in quanto, a fronte di una disposizione che e' espressione della discrezionalita' spettante al legislatore regionale, e' prospettata la violazione di un non meglio specificato "principio generale del pubblico impiego" ovvero "dell'affidamento"; e cioe', censure delle quali e' difficile cogliere il livello costituzionale, come pure la correlazione con gli invocati parametri costituzionali; - con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., dell'art. 1, comma 6, in quanto tale disposizione, lungi dal realizzare la ipotizzata sanatoria, intende esclusivamente chiarire, in via interpretativa, quali sono i provvedimenti formali che danno titolo, in relazione alle prestazioni lavorative gia' rese, ad iscriversi nelle liste di collocamento, per lo svolgimento delle specifiche prestazioni di cui all'art. 1 l. reg. Sicilia n. 22 del 1991; - con riferimento agli artt. 14 St. spec. e 11 Cost., in relazione ai principi contenuti nella legge statale n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 6, in quanto i termini per l'adeguamento della legislazione regionale a tali principi e' stato differito, attualmente, al 31 luglio 1996 (art. 36 l. n. 157 del 1992 e 4, comma 7, d.l. n. 81 del 1996). - S. nn. 392/1995, 393/1995, 394/1995, 395/1995, 396/1995 e 407/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 12
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte