Sentenza 127/1996 (ECLI:IT:COST:1996:127)
Massima numero 22354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  17/04/1996;  Decisione del  17/04/1996
Deposito del 24/04/1996; Pubblicazione in G. U. 30/04/1996
Massime associate alla pronuncia:  22351  22352  22353  22355


Titolo
SENT. 127/96 D. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - REGIONE SICILIANA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - FACOLTA' DELL'ASSESSORE REGIONALE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, L'EMIGRAZIONE DI ATTUARE LE PROCEDURE DI MOBILITA' PER IL PERSONALE, ISCRITTO ALL'ALBO PREVISTO DALL'ART. 14 LEGGE REGIONALE N. 24/1976, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RIMASTO TOTALMENTE SENZA INCARICO A SEGUITO DELLA CONTRAZIONE DELLE ATTIVITA' CORSUALI - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI COPERTURA FINANZIARIA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 81, comma quarto, 97, comma primo, Cost. e 17, lett. f), St. spec. Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. reg. sic. approvata il 16 maggio 1995, in quanto tale disposizione si limita ad investire l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza, la formazione professionale e l'emigrazione delle competenze e delle responsabilita' - relativamente al personale della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia rimasto totalmente privo di incarico - in materia di processi di mobilita' previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. - S. nn. 437/1994, 407/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 97  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte