Sentenza 128/1996 (ECLI:IT:COST:1996:128)
Massima numero 22781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
17/04/1996; Decisione del
17/04/1996
Deposito del 24/04/1996; Pubblicazione in G. U. 30/04/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 128/96. PENSIONI - CONTROVERSIE - TERMINE DI PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RITENUTA APPLICABILITA' DEL NUOVO REGIME DECADENZIALE TRIENNALE ANCHE NEL CASO IN CUI, PRESENTATA LA DOMANDA DI PRESTAZIONE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384, A QUESTA DATA MANCHI LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 38, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 128/96. PENSIONI - CONTROVERSIE - TERMINE DI PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RITENUTA APPLICABILITA' DEL NUOVO REGIME DECADENZIALE TRIENNALE ANCHE NEL CASO IN CUI, PRESENTATA LA DOMANDA DI PRESTAZIONE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384, A QUESTA DATA MANCHI LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 38, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (recante <>), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'applicabilita' del nuovo regime decadenziale triennale dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici anche nel caso in cui, essendo stata la domanda di prestazione presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto citato (19 settembre 1992), a questa data non fosse stato ancora proposto il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in quanto - premesso che la norma censurata, oltre a tener fermo il principio di irretroattivita' della legge, si propone di regolare le condizioni di applicabilita' del distinto principio di efficacia immediata ('ex nunc') della nuova legge sui rapporti pendenti (problema, questo, che si pone solo relativamente ai casi in cui, essendo stato <>) - nel caso in esame, vista la mancata proposizione del ricorso amministrativo, a quella data era in corso soltanto la decadenza dei singoli ratei introdotta dal d.l. n. 103 del 1991, decorrente dall'insorgenza del rispettivo diritto, cioe' una vicenda estintiva con efficacia diversa da quella della decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, modificato dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992. Pertanto, la norma censurata non aveva bisogno di riferirsi a questo caso, nel quale, non essendo stato ancora proposto il ricorso amministrativo, continua a decorrere la sola decadenza decennale dei singoli ratei di cui all'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, da ritenersi tacitamente abrogato ' in parte qua' dal d.l. n. 384 del 1992 solo in relazione alle domande di prestazione presentate dopo il 19 settembre 1992. - Cfr.: S. n. 20/1994. red.: G. Leo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (recante <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte