Sentenza 18/2022 (ECLI:IT:COST:2022:18)
Massima numero 44601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  02/12/2021;  Decisione del  02/12/2021
Deposito del 24/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44598  44599  44600


Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Misure restrittive - Necessario rispetto della peculiare finalità del regime speciale e della funzione rieducativa della pena. (Classif. 167001).

Testo
Le limitazioni dei diritti fondamentali imposte ai detenuti o internati sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni" - sono costituzionalmente legittime soltanto in quanto appaiano, da un lato, funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; e, dall'altro, non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, e irragionevolmente gravose rispetto ai diritti fondamentali di cui restano titolari anche le persone sottoposte al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit., ovvero siano tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. (Precedenti: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte