Sentenza 18/2022 (ECLI:IT:COST:2022:18)
Massima numero 44601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
02/12/2021; Decisione del
02/12/2021
Deposito del 24/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Misure restrittive - Necessario rispetto della peculiare finalità del regime speciale e della funzione rieducativa della pena. (Classif. 167001).
Ordinamento penitenziario - In genere - Regime speciale di detenzione (art. 41-bis) - Misure restrittive - Necessario rispetto della peculiare finalità del regime speciale e della funzione rieducativa della pena. (Classif. 167001).
Testo
Le limitazioni dei diritti fondamentali imposte ai detenuti o internati sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni" - sono costituzionalmente legittime soltanto in quanto appaiano, da un lato, funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; e, dall'altro, non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, e irragionevolmente gravose rispetto ai diritti fondamentali di cui restano titolari anche le persone sottoposte al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit., ovvero siano tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. (Precedenti: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290).
Le limitazioni dei diritti fondamentali imposte ai detenuti o internati sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit. - assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni" - sono costituzionalmente legittime soltanto in quanto appaiano, da un lato, funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; e, dall'altro, non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, e irragionevolmente gravose rispetto ai diritti fondamentali di cui restano titolari anche le persone sottoposte al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ordin. penit., ovvero siano tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. (Precedenti: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte