Sentenza 131/1996 (ECLI:IT:COST:1996:131)
Massima numero 22334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  17/04/1996;  Decisione del  17/04/1996
Deposito del 24/04/1996; Pubblicazione in G. U. 30/04/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 131/96. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, QUALE COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' O DEL TRIBUNALE D'APPELLO, HA CONCORSO A PRONUNCIARE UN PROVVEDIMENTO SULLA LIBERTA' PERSONALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - RICHIAMO ALLA SENT. DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/95 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede: a) - l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) - l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta - in quanto - posto che le incompatibilita' dei giudici determinate da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate ad evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attivita' di "giudizio"; che la l. n. 332 del 1995 richiede un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza, assai piu' approfondito che non in passato e tale da superare, ai fini della valutazione circa l'esistenza del pregiudizio in ordine alla decisione sulla responsabilita', la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevati in sede cautelare, e giudizio sul merito dell'accusa in sede dibattimentale; e che proprio l'intensita' di tale garanzia in tale sede impone, per il giudice che ivi si e' pronunciato, il divieto di partecipare al giudizio sul merito dell'accusa, rovesciandosi altrimenti, la garanzia del "favor libertatis" rigorosamente assicurata nella fase cautelare in prevenzione a danno dell'imputato nel giudizio di merito - per un verso, il riesame dell'atto che dispone la misura cautelare (art. 309 cod. proc. pen.) comporta sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilita'; e, per l'altro, il giudizio d'appello (art. 310 cod. proc. pen.), nella misura in cui il suo oggetto implichi valutazioni relative a profili di merito, si risolve parimenti in un giudizio sulla responsabilita'. - S. nn. 496/1990; 401/1991 e 502/1991; 124/1992, 186/1992, 261/1992 e 339/1992; 439/1993; 453/1994 e 455/1994; 432/1995 e 448/1995; O. nn. 516/1991; 180/1992; 157/1993; 24/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67