Sentenza 133/1996 (ECLI:IT:COST:1996:133)
Massima numero 22358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
18/04/1996; Decisione del
18/04/1996
Deposito del 29/04/1996; Pubblicazione in G. U. 08/05/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 133/96. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CAMPANIA - CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - PREVISIONE, RIGUARDO AL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER TITOLI DI SERVIZIO, DEL RICONOSCIMENTO DI UN PUNTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO SVOLTO IN CARRIERA DIRETTIVA IN RUOLO DIVERSO DA QUELLO REGIONALE FINO AL MASSIMO DI CINQUE PUNTI - PRETESA IRRAGIONEVOLE MANCATA VALUTAZIONE DELL'INTERO SERVIZIO SVOLTO DAI CONCORRENTI, PERALTRO RICONOSCIUTO IN SEDE DI PRIMO INQUADRAMENTO, CON PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFONDATEZZA.
SENT. 133/96. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CAMPANIA - CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - PREVISIONE, RIGUARDO AL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER TITOLI DI SERVIZIO, DEL RICONOSCIMENTO DI UN PUNTO PER OGNI ANNO DI SERVIZIO SVOLTO IN CARRIERA DIRETTIVA IN RUOLO DIVERSO DA QUELLO REGIONALE FINO AL MASSIMO DI CINQUE PUNTI - PRETESA IRRAGIONEVOLE MANCATA VALUTAZIONE DELL'INTERO SERVIZIO SVOLTO DAI CONCORRENTI, PERALTRO RICONOSCIUTO IN SEDE DI PRIMO INQUADRAMENTO, CON PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. d), l. reg. Campania 4 luglio 1991 n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) - nella parte in cui prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio di partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della giunta regionale della Campania, l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio, svolto in carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale e riconosciuto con il decreto di primo inquadramento, fino ad un massimo di cinque punti, a prescindere dalla durata del servizio - in quanto, posto che la scelta di attribuire pesi ponderali diversi, attraverso il sistema di punteggi differenziati e di limiti massimi, rientra nella discrezionalita' della politica di selezione attitudinale per la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire a titoli indicativi di esperienza professionale e capacita' organizzative e direttive (scelte discrezionali del legislatore censurabili dalla Corte, sotto l'aspetto della loro ragionevolezza, nei casi di palese arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza) la disposizione impugnata non lede il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ne' determina discriminazioni fra i soggetti interessati. - S. nn. 331/1988, 879/1988, 219/1993, 236/1993, 324/1993, 448/1993, 4/1994. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. d), l. reg. Campania 4 luglio 1991 n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) - nella parte in cui prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio di partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della giunta regionale della Campania, l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio, svolto in carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale e riconosciuto con il decreto di primo inquadramento, fino ad un massimo di cinque punti, a prescindere dalla durata del servizio - in quanto, posto che la scelta di attribuire pesi ponderali diversi, attraverso il sistema di punteggi differenziati e di limiti massimi, rientra nella discrezionalita' della politica di selezione attitudinale per la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire a titoli indicativi di esperienza professionale e capacita' organizzative e direttive (scelte discrezionali del legislatore censurabili dalla Corte, sotto l'aspetto della loro ragionevolezza, nei casi di palese arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza) la disposizione impugnata non lede il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ne' determina discriminazioni fra i soggetti interessati. - S. nn. 331/1988, 879/1988, 219/1993, 236/1993, 324/1993, 448/1993, 4/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte