Sentenza 134/1996 (ECLI:IT:COST:1996:134)
Massima numero 22359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/04/1996; Decisione del
18/04/1996
Deposito del 29/04/1996; Pubblicazione in G. U. 08/05/1996
Massime associate alla pronuncia:
22360
Titolo
SENT. 134/96 A. MAFIA - REGIONE SICILIA - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN FAVORE DI TRE DITTE DI TRASPORTO (NELLA SPECIE: STAT, CAMARDA E DRAGO ED EMANUELE ANTONINO), VITTIME DI ATTENTATI INCENDIARI MAFIOSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - ASSERITA ESORBITANZA DALLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 5 COST. E 1 DELLO STATUTO SPECIALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI DENUNZIATI.
SENT. 134/96 A. MAFIA - REGIONE SICILIA - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN FAVORE DI TRE DITTE DI TRASPORTO (NELLA SPECIE: STAT, CAMARDA E DRAGO ED EMANUELE ANTONINO), VITTIME DI ATTENTATI INCENDIARI MAFIOSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - ASSERITA ESORBITANZA DALLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 5 COST. E 1 DELLO STATUTO SPECIALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI DENUNZIATI.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per violazione del principio di buon andamento, degli artt. 1, 2 e 3, l. reg. Sicilia, appr. il 4 agosto 1995, i quali prevedono la corresponsione di un contributo straordinario a favore di tre ditte di trasporto , vittime di attentati incendiari mafiosi, non essendo ravvisabili, nella specie, gli estremi di arbitrarieta' e di manifesta irragionevolezza necessari alla configurazione della denunziata lesione. Gli interventi di cui trattasi, infatti - oltre a non essere qualificabili come meramente assistenziali, attesa la loro inerenza a piu' generali interessi della collettivita' regionale - sono differenziati rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale (d.l. n. 419/1991) e regionale (l. reg. Sic. n. 27/1993) in materia di elargizioni alle vittime di estorsioni, sotto il profilo sia del tipo di contribuzione sia dei presupposti richiesti per il riconoscimento; la stessa normativa regionale non puo' inoltre, sul piano logico-sistematico, non interpretarsi nel senso della necessaria inesistenza di altre richieste di contributi, onde escludere ogni possibilita' di sovrapposizione di interventi e, del resto, risulta consentito nella procedura, al Presidente della Regione, il controllo sulla connessione tra contributo e danni derivanti dalla criminalita' mafiosa. E', infine, inammissibile la questione di legittimita' delle medesime norme di previsione, sollevata in riferimento agli artt. 5 Cost. e 1 dello Statuto regionale, ma senza che si adduca alcuna motivazione della ritenuta violazione di tali precetti. - S. n. 306/1995, sulla violazione del principio di buon andamento. S. n. 251/1993, in tema di interesse della comunita' regionale. red.: A.M. Marini
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per violazione del principio di buon andamento, degli artt. 1, 2 e 3, l. reg. Sicilia, appr. il 4 agosto 1995, i quali prevedono la corresponsione di un contributo straordinario a favore di tre ditte di trasporto , vittime di attentati incendiari mafiosi, non essendo ravvisabili, nella specie, gli estremi di arbitrarieta' e di manifesta irragionevolezza necessari alla configurazione della denunziata lesione. Gli interventi di cui trattasi, infatti - oltre a non essere qualificabili come meramente assistenziali, attesa la loro inerenza a piu' generali interessi della collettivita' regionale - sono differenziati rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale (d.l. n. 419/1991) e regionale (l. reg. Sic. n. 27/1993) in materia di elargizioni alle vittime di estorsioni, sotto il profilo sia del tipo di contribuzione sia dei presupposti richiesti per il riconoscimento; la stessa normativa regionale non puo' inoltre, sul piano logico-sistematico, non interpretarsi nel senso della necessaria inesistenza di altre richieste di contributi, onde escludere ogni possibilita' di sovrapposizione di interventi e, del resto, risulta consentito nella procedura, al Presidente della Regione, il controllo sulla connessione tra contributo e danni derivanti dalla criminalita' mafiosa. E', infine, inammissibile la questione di legittimita' delle medesime norme di previsione, sollevata in riferimento agli artt. 5 Cost. e 1 dello Statuto regionale, ma senza che si adduca alcuna motivazione della ritenuta violazione di tali precetti. - S. n. 306/1995, sulla violazione del principio di buon andamento. S. n. 251/1993, in tema di interesse della comunita' regionale. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 5
statuto regione Sicilia
art. 1
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte