Sentenza 135/1996 (ECLI:IT:COST:1996:135)
Massima numero 22639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/04/1996;  Decisione del  18/04/1996
Deposito del 29/04/1996; Pubblicazione in G. U. 08/05/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 135/96. ELEZIONI - DETRAZIONE DEL SEGGIO SPETTANTE AL CANDIDATO SINDACO NON ELETTO COLLEGATO A PIU' LISTE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IRRAGIONEVOLE IDENTICO TRATTAMENTO DI FATTISPECIE OGGETTIVAMENTE DIVERSE NONCHE' "DISTORSIONE DELLA ESPRESSIONE DEL VOTO E DEL PARI TRATTAMENTO DEI CANDIDATI E DELLE LISTE ELETTORALI" - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - il quale, nel contesto della disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, mentre, in caso di collegamento con piu' liste, il seggio attribuito al candidato non eletto sindaco e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate - non essendo condivisibile la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo', a parere del quale il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimarrebbe fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporterebbe altresi' la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si e' aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Tale esito, invero, e' del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge in oggetto, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato e del rappresentante di ciascuna lista, e non prevede, invece, il trascinamento nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso allo stesso, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, ne' potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48  co. 2

Costituzione  art. 49

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte