Sentenza 141/1996 (ECLI:IT:COST:1996:141)
Massima numero 22377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/04/1996; Decisione del
23/04/1996
Deposito del 06/05/1996; Pubblicazione in G. U. 08/05/1996
Titolo
SENT. 141/96 A. ELEZIONI - INELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI DI PERSONA ANCHE SOLO RINVIATA A GIUDIZIO OVVERO CHE SIA STATA PRESENTATA O CITATA A COMPARIRE IN UDIENZA PER IL GIUDIZIO IN RELAZIONE AI DELITTI INDICATI NELLA LETTERA A) DELLA LEGGE IMPUGNATA - IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CORTE DAVANTI A SE STESSA CON L'ORD. N. 297/1995 NEL CORSO DEL GIUDIZIO RELATIVO ALL'ORD. N. 709/94 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 141/96 A. ELEZIONI - INELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI DI PERSONA ANCHE SOLO RINVIATA A GIUDIZIO OVVERO CHE SIA STATA PRESENTATA O CITATA A COMPARIRE IN UDIENZA PER IL GIUDIZIO IN RELAZIONE AI DELITTI INDICATI NELLA LETTERA A) DELLA LEGGE IMPUGNATA - IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CORTE DAVANTI A SE STESSA CON L'ORD. N. 297/1995 NEL CORSO DEL GIUDIZIO RELATIVO ALL'ORD. N. 709/94 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost., l'art. 15, comma 1, lett. e) l. 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come sostituito dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la non candidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lett. a), e' stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in quanto - posto, da un lato, che le leggi nn. 55 del 1990 e 16 del 1992 tutelano beni di primaria importanza, minacciati dall'infiltrazione della criminalita' organizzata di stampo mafioso nelle amministrazioni locali, quali il buon andamento e la trasparenza delle strutture pubbliche, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi; e, dall'altro, che il diritto di elettorato passivo rientra fra quelli "inviolabili" riconosciuti dall'art. 2 Cost., le restrizioni dei quali sono ammissibili soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo la regola della necessita' e della ragionevole proporzionalita' - la previsione della ineleggibilita' (e della conseguente nullita' dell'elezione) in seguito al mero rinvio a giudizio, sia pure per reati di particolare gravita' (art. 15, comma 1, lett. a), e' misura che comprime, in un aspetto essenziale, la possibilita' che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico, incidendo in tal modo sul meccanismo elettorale, elevando al rango di sanzione anticipata una decisione giurisdizionale (rinvio a giudizio) prima che il contenuto dell'accusa sia sottoposto alla indispensabile valutazione dibattimentale, e vulnerando cosi' il valore costituzionale essenziale della corretta e libera concorrenza elettorale; ed in quanto l'art. 15 l. n. 55 del 1990 e' inficiato dall'interna contraddizione, lesiva del principio di ragionevolezza, secondo cui quelle stesse situazioni che - se presenti al momento dell'elezione - determinano, ai sensi del comma 1, l'ineleggibilita' di coloro che vi si trovano, qualora invece sopravvengano dopo l'elezione comportano la mera sospensione dell'eletto e non la decadenza (comma 4-bis), che consegue soltanto alla condanna definitiva (comma 4-quinquies). - S. nn. 46/1969; 166/1972; 102/1975; 5/1978; 138/1985; 235/1988; 571/1989; 97/1991; 467/1991; 407/1992; 197/1993; 344/1993; 118/1994. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost., l'art. 15, comma 1, lett. e) l. 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come sostituito dall'art. 1 l. 18 gennaio 1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la non candidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lett. a), e' stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in quanto - posto, da un lato, che le leggi nn. 55 del 1990 e 16 del 1992 tutelano beni di primaria importanza, minacciati dall'infiltrazione della criminalita' organizzata di stampo mafioso nelle amministrazioni locali, quali il buon andamento e la trasparenza delle strutture pubbliche, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi; e, dall'altro, che il diritto di elettorato passivo rientra fra quelli "inviolabili" riconosciuti dall'art. 2 Cost., le restrizioni dei quali sono ammissibili soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo la regola della necessita' e della ragionevole proporzionalita' - la previsione della ineleggibilita' (e della conseguente nullita' dell'elezione) in seguito al mero rinvio a giudizio, sia pure per reati di particolare gravita' (art. 15, comma 1, lett. a), e' misura che comprime, in un aspetto essenziale, la possibilita' che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico, incidendo in tal modo sul meccanismo elettorale, elevando al rango di sanzione anticipata una decisione giurisdizionale (rinvio a giudizio) prima che il contenuto dell'accusa sia sottoposto alla indispensabile valutazione dibattimentale, e vulnerando cosi' il valore costituzionale essenziale della corretta e libera concorrenza elettorale; ed in quanto l'art. 15 l. n. 55 del 1990 e' inficiato dall'interna contraddizione, lesiva del principio di ragionevolezza, secondo cui quelle stesse situazioni che - se presenti al momento dell'elezione - determinano, ai sensi del comma 1, l'ineleggibilita' di coloro che vi si trovano, qualora invece sopravvengano dopo l'elezione comportano la mera sospensione dell'eletto e non la decadenza (comma 4-bis), che consegue soltanto alla condanna definitiva (comma 4-quinquies). - S. nn. 46/1969; 166/1972; 102/1975; 5/1978; 138/1985; 235/1988; 571/1989; 97/1991; 467/1991; 407/1992; 197/1993; 344/1993; 118/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte