Sentenza 141/1996 (ECLI:IT:COST:1996:141)
Massima numero 22379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  23/04/1996;  Decisione del  23/04/1996
Deposito del 06/05/1996; Pubblicazione in G. U. 08/05/1996
Massime associate alla pronuncia:  22377  22378


Titolo
SENT. 141/96 C. ELEZIONI - INELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI DI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURA DI PREVENZIONE NON DEFINITIVA - ART. 15, COMMA 1, LETT. F), L. N. 55 DEL 1990 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale, 'ex' art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 15, comma primo, lett. f), l. n. 55 del 1990, nella parte in cui prevede la non candidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo (vedi massima A). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27