Sentenza 143/1996 (ECLI:IT:COST:1996:143)
Massima numero 22387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  02/05/1996;  Decisione del  02/05/1996
Deposito del 07/05/1996; Pubblicazione in G. U. 15/05/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 143/96. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO AGLI STADI E AI CAMPI SPORTIVI, OVE SI SVOLGONO CAMPIONATI O INCONTRI DI CALCIO, DISPOSTO NEI CONFRONTI DI MINORENNE - IMPOSIZIONE DI MISURA COMPORTANTE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' DI MOVIMENTO DELLO STESSO SOGGETTO DURANTE UNA PARTICOLARE FASCIA ORARIA - CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL QUESTORE - COMPETENZA DEL G.I.P. PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - MANCATA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI MINORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., l'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (in tema di interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e di tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, conv. dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 - nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di eta' ai sensi del comma 2 dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziche' al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio - dovendosi ritenere necessaria, nella specie, la competenza del giudice minorile, quale "giudice specializzato", dal momento che l'imposizione di una <>, come quella imposta dalla norma censurata (obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive per le quali vige un provvedimento interdittivo), non puo' non presupporre, per raggiungere la finalita' di protezione indicata dall'art. 31, secondo comma, Cost., una valutazione adeguata da parte del giudice della personalita' del minore nonche' dell'utilita' ai fini educativi della stessa misura, anche in relazione alle modalita' della sua applicazione. - In ordine alla specifica tutela prevista a favore dei minori dall'art. 31, secondo comma, Cost., v., 'ex multis', S. nn. 222/1983 e 78/1989. - Sul costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale <>, cfr., 'ex plurimis', S. nn. 42/1996, 217/1993, 269/1992 e O. n. 508/1989. red.: G. Leo __________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 56 del 1997.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte