Sentenza 145/1996 (ECLI:IT:COST:1996:145)
Massima numero 22381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
02/05/1996; Decisione del
02/05/1996
Deposito del 07/05/1996; Pubblicazione in G. U. 15/05/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 145/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. - ASSEGNO VITALIZIO - DIRITTO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL DIPENDENTE DAL SERVIZIO IN ETA' SUPERIORE AD ANNI SESSANTA O IN QUELLA MINORE PREVISTA DAL REGOLAMENTO ORGANICO OPPURE PER SOPRAGGIUNTA INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE, COMPROVATA CON VISITA MEDICO- COLLEGIALE, DA RICHIEDERSI NEL TERMINE PERENTORIO DI UN ANNO DALLA DATA DI CESSAZIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 145/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. - ASSEGNO VITALIZIO - DIRITTO - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL DIPENDENTE DAL SERVIZIO IN ETA' SUPERIORE AD ANNI SESSANTA O IN QUELLA MINORE PREVISTA DAL REGOLAMENTO ORGANICO OPPURE PER SOPRAGGIUNTA INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE, COMPROVATA CON VISITA MEDICO- COLLEGIALE, DA RICHIEDERSI NEL TERMINE PERENTORIO DI UN ANNO DALLA DATA DI CESSAZIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a), l. 8 marzo 1968, n. 152, il quale limita il diritto all'assegno vitalizio dell'INADEL ai soli dipendenti cessati dal servizio o in eta' superiore ad anni sessanta o a quella minore prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilita' assoluta e permanente, comprovata con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione. Premesso che, al caso di specie e' ancora applicabile la pregressa disciplina di cui all'art. 11, primo e terzo comma, l. n. 120 del 1950, va rilevata la non pertinenza del richiamo alla sent. n. 204 del 1972, poiche' con essa fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale di tale ultima norma nella parte in cui veniva esclusa la concessione dell'assegno vitalizio qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per motivi indipendenti dalla sua volonta', condizione questa, non ripetuta nella successiva legge qui in esame. Peraltro, pur ammettendo la natura previdenziale o concorrente di retribuzione differita, dell'assegno di cui trattasi, non sarebbe in ogni caso sufficiente ritenere illegittima qualsiasi condizione che la legge ponga alla sua concessione, dal momento che i contributi versati dal lavoratore o trattenuti dal datore ai fini di detto trattamento si innesterebbero in un meccanismo di tipo assicurativo, la cui fruibilita' non puo' prescindere dalla contemporanea sussistenza di altri fattori (di eta', di lavoro o economici) ritenuti necessari per il rispetto dell'art. 36 Cost.. - S. n. 204/1972. red.: A.M. Marini
Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a), l. 8 marzo 1968, n. 152, il quale limita il diritto all'assegno vitalizio dell'INADEL ai soli dipendenti cessati dal servizio o in eta' superiore ad anni sessanta o a quella minore prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilita' assoluta e permanente, comprovata con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione. Premesso che, al caso di specie e' ancora applicabile la pregressa disciplina di cui all'art. 11, primo e terzo comma, l. n. 120 del 1950, va rilevata la non pertinenza del richiamo alla sent. n. 204 del 1972, poiche' con essa fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale di tale ultima norma nella parte in cui veniva esclusa la concessione dell'assegno vitalizio qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per motivi indipendenti dalla sua volonta', condizione questa, non ripetuta nella successiva legge qui in esame. Peraltro, pur ammettendo la natura previdenziale o concorrente di retribuzione differita, dell'assegno di cui trattasi, non sarebbe in ogni caso sufficiente ritenere illegittima qualsiasi condizione che la legge ponga alla sua concessione, dal momento che i contributi versati dal lavoratore o trattenuti dal datore ai fini di detto trattamento si innesterebbero in un meccanismo di tipo assicurativo, la cui fruibilita' non puo' prescindere dalla contemporanea sussistenza di altri fattori (di eta', di lavoro o economici) ritenuti necessari per il rispetto dell'art. 36 Cost.. - S. n. 204/1972. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte