Sentenza 146/1996 (ECLI:IT:COST:1996:146)
Massima numero 22778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
02/05/1996; Decisione del
02/05/1996
Deposito del 07/05/1996; Pubblicazione in G. U. 15/05/1996
Titolo
SENT. 146/96 A. AGRICOLTURA - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE DI VACCA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER OMESSA ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA REGOLAMENTI COMUNITARI - SOPRAVVENIENZA DI NORMA STATALE AVENTE AD OGGETTO IL DIFFERIMENTO DI DETTI OBBLIGHI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, PRIMO COMMA, COST. PER CONTRASTO CON I REGOLAMENTI COMUNITARI, CHE HANNO IMPOSTO IL PRELIEVO SUPPLEMENTARE A PARTIRE DAL 1984 - DIFETTO DI PERTINENZA ALLA FATTISPECIE DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA.
SENT. 146/96 A. AGRICOLTURA - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE DI VACCA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER OMESSA ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA REGOLAMENTI COMUNITARI - SOPRAVVENIENZA DI NORMA STATALE AVENTE AD OGGETTO IL DIFFERIMENTO DI DETTI OBBLIGHI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, PRIMO COMMA, COST. PER CONTRASTO CON I REGOLAMENTI COMUNITARI, CHE HANNO IMPOSTO IL PRELIEVO SUPPLEMENTARE A PARTIRE DAL 1984 - DIFETTO DI PERTINENZA ALLA FATTISPECIE DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201 [recante: <>] - a norma del quale << gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca, di cui al regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, a partire dal periodo 1991-1992, su tutto il territorio nazionale>> - in quanto, a prescindere dalla valutazione sull'effettiva sussistenza di un contrasto tra la norma impugnata e la normativa comunitaria, il parametro costituzionale si presenta, nella specie, erroneamente invocato. Invero, il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, espresso dall'art. 10, primo comma, Cost., si riferisce soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non anche alle norme di natura pattizia, quali quelle del Trattato di Roma istitutivo delle Comunita' europee, che trovano la loro copertura costituzionale nelle limitazioni di sovranita' richiamate dall'art. 11 Cost.; con la conseguenza che, anche l'ipotesi di conflitto tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario, denunciata nella fattispecie, non puo' essere ricondotta al campo di azione dell'art. 10, primo comma, bensi' a quello dell'art. 11 Cost.. - Cfr. S. nn. 15/1996, 323/1989, 153/1987 nonche' O. nn. 75/1993 e 496/1991; ed altresi' S. nn. 96/1982, 81/1979, 183/1973. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201 [recante: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
co. 1
Altri parametri e norme interposte