Sentenza 146/1996 (ECLI:IT:COST:1996:146)
Massima numero 22779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  02/05/1996;  Decisione del  02/05/1996
Deposito del 07/05/1996; Pubblicazione in G. U. 15/05/1996
Massime associate alla pronuncia:  22778  22780


Titolo
SENT. 146/96 B. AGRICOLTURA - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE DI VACCA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER OMESSA ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA REGOLAMENTI COMUNITARI - SOPRAVVENIENZA DI NORMA STATALE AVENTE AD OGGETTO IL DIFFERIMENTO DI DETTI OBBLIGHI - CONSEGUENTE SANATORIA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI SOGGETTI (MINISTRI DELL'AGRICOLTURA) TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - LAMENTATO ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO O DEL VIZIO DEL FINE O DELLA CAUSA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in relazione al vizio di eccesso di potere legislativo sotto il profilo dello sviamento, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201 [recante: <>], il quale, al di la' del suo apparente contenuto dispositivo, sarebbe stato adottato solo al fine di sottrarre determinati soggetti (ex ministri) ad una responsabilita' amministrativa gia' maturata e, conseguentemente, al giudizio per danno erariale attivato contro gli stessi dalla Procura generale della Corte dei conti, in quanto - posto che la disciplina introdotta con la legge n. 201 del 1991 (e poi completata con la legge n. 468 del 1992) e' stata determinata da scelte politiche adottate in sede parlamentare e governativa e destinate, da un lato, a graduare nel tempo l'attuazione della normativa comunitaria in tema di prelievo supplementare, e, dall'altro, ad imputare alla gestione finanziaria dell'AIMA le conseguenze economiche della responsabilita' assunta dallo Stato verso la Comunita' in relazione a tale ritardo - risulta evidente che anche la norma impugnata va ricondotta a questo quadro, che concorre a qualificarla non come norma di sanatoria per responsabilita' amministrative imputabili a singoli ministri in relazione a comportamenti omissivi, bensi' come scelta legislativa volta ad evitare che, nelle more della trattativa condotta dal Governo con gli organi comunitari, ricadessero sui singoli produttori le conseguenze della responsabilita' che lo Stato aveva ritenuto di assumere verso la Comunita'. La qual cosa conduce altresi' ad escludere che la norma impugnata, correttamente inquadrata nell'indirizzo politico che ha concorso a determinarla, possa ritenersi incostituzionale per il fatto di aver perseguito un fine diverso da quello desumibile dal suo contenuto dispositivo o, comunque, viziato sul piano della ragionevolezza. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte