Ordinanza 147/1996 (ECLI:IT:COST:1996:147)
Massima numero 22382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  02/05/1996;  Decisione del  02/05/1996
Deposito del 07/05/1996; Pubblicazione in G. U. 15/05/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 147/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - RIESAME - PREVISTA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA NELLA QUALE HA SEDE L'UFFICIO DEL GIUDICE CHE HA EMESSO L'ORDINANZA - OMESSA PREVISIONE DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO HA SEDE L'UFFICIO DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA', NELLA FATTISPECIE, DEL PARAMETRO DELL'ART. 97 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la scelta del legislatore di attribuire al tribunale del capoluogo di provincia la competenza sul riesame dei provvedimenti coercitivi, operata in base al bilanciamento tra l'esigenza di facile accesso all'organo di controllo delle misure restrittive della liberta' personale e l'opportunita' di evitare una eccessiva vicinanza tra giudice dell'impugnazione e giudice che ha disposto la misura coercitiva, non comporta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., perche' - a prescindere dal difetto di pertinenza alla fattispecie di quest'ultimo parametro - non appare irragionevole ne', quindi, determina disparita' di trattamento, tenuto anche conto del ristretto numero dei giudici addetti al tribunale non provinciale e dell'incompatibilita' tra la partecipazione al giudizio di riesame e quella al giudizio di merito successivo. - V. S. n. 131/1996. - Sull'ambito di applicazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, v., 'ex multis', S. n. 313/1995, O. nn. 257/1995 e 69/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte