Ordinanza 149/1996 (ECLI:IT:COST:1996:149)
Massima numero 22383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
02/05/1996; Decisione del
02/05/1996
Deposito del 08/05/1996; Pubblicazione in G. U. 15/05/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 149/96. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE GIA' SOSPESO DAL SERVIZIO IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO PENALE E CONDANNATO, ANCHE SE CON SENTENZA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - OBBLIGATORIA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CINQUE ANNI DALL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SOTTO IL PROFILO DELLA RAGIONEVOLEZZA, E DEGLI ARTT. 4 E 97 COST., - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 149/96. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE GIA' SOSPESO DAL SERVIZIO IN CONSEGUENZA DI PROCEDIMENTO PENALE E CONDANNATO, ANCHE SE CON SENTENZA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO - OBBLIGATORIA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CINQUE ANNI DALL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SOTTO IL PROFILO DELLA RAGIONEVOLEZZA, E DEGLI ARTT. 4 E 97 COST., - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, non essendo introdotti argomenti nuovi ne' prospettati profili di censura diversi da precedente, analoga questione dichiarata non fondata, in ordine alla quale la Corte ha riconosciuto, quale strumento alternativo di cautela e di garanzia delle ragioni dell'amministrazione, la possibilita' per la stessa di ricorrere alla sospensione facoltativa, di cui all'art. 92, d.P.R. n. 3 del 1957, che non e' esclusa ne' preclusa dal previo ricorso alla sospensione cautelare ex art. 91, medesimo d.P.R.. - S. n. 447/1995. red.: A.M. Marini
Manifesta infondatezza della questione, non essendo introdotti argomenti nuovi ne' prospettati profili di censura diversi da precedente, analoga questione dichiarata non fondata, in ordine alla quale la Corte ha riconosciuto, quale strumento alternativo di cautela e di garanzia delle ragioni dell'amministrazione, la possibilita' per la stessa di ricorrere alla sospensione facoltativa, di cui all'art. 92, d.P.R. n. 3 del 1957, che non e' esclusa ne' preclusa dal previo ricorso alla sospensione cautelare ex art. 91, medesimo d.P.R.. - S. n. 447/1995. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte